Art. 54.
(Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla  progettazione delle opere
            pubbliche delle regioni e degli enti locali)

   1.  Al  fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal    Documento    di   programmazione   economico-finanziaria,   la
realizzazione  delle  opere  pubbliche  di regioni, province, comuni,
comunita'   montane   e   relativi   consorzi,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il
Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla  progettazione  delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
   2.  I  contributi  erogati  dal  Fondo sono volti al finanziamento
delle  spese  di  progettazione delle opere pubbliche delle regioni e
degli  enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del
costo effettivo di progettazione.
   3.  Ai  fini  dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti
locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle
finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) natura,  finalita'  e  stima dei tempi di realizzazione dell'opera
   pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
   percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima  del  costo  di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
   progettazione;
d) la  spesa  per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei
   trasferimenti  in  conto  capitale ricevuti in ciascuno degli anni
   del triennio precedente.

   4.  Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da emanare entro il 31 marzo
2002.  In  caso  di  ingiustificati  ritardi  o  gravi  irregolarita'
nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
   5. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente
al   Parlamento,   per  l'acquisizione  del  parere  da  parte  delle
Commissioni  competenti,  un  piano  nel  quale  viene individuata la
destinazione  delle  disponibilita'  del  Fondo.  In  sede  di  prima
attuazione  della  presente  legge,  per  l'anno 2002, gli interventi
ammessi   a   fruire   dei   finanziamenti  erogati  dal  Fondo  sono
prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in  apposita
deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
   6.  Per  l'anno  2002  la dotazione del Fondo e' determinata in 50
milioni  di  euro.  Per  gli  anni  successivi  il  Fondo puo' essere
rifinanziato  per  gli  interventi di cui al presente articolo con la
procedura  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
 
             Nota all'art. 54:
                 -  Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e successive modificazioni e' il seguente:
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) - e) (omissis);
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;".