Art. 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale) 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. 2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 55: - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vedasi in nota all'articolo precedente.