Art. 57. (Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla societa' Ferrovie dello Stato Spa) 1. Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonche' all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 57: - Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza), e' il seguente: "3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perche' sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico.". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, e' il seguente: "Art. 3. 1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonche' dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i piu' importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a. l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000.". Il testo dell'art. 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - (legge finanziaria 2001), e' il seguente: "78. Le risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'art. 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del 20 ottobre 1998; all'art. 3, commi 5 e 7 e all'art. 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, sono attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. in conto aumento di capitale sociale per le finalita' previste dalle medesime leggi.".