Art. 58. (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57) 1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".
Note all'art. 58: L'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 23 (Contributi a favore delle emittenti televisive) 1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1º settembre 1999, e' riconosciuto un contributo non superiore all'80 per cento, delle spese sostenute, compravate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conta capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comucazioni.". L'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 ottobre 2001, n. 407, recante: "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57", come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 1 (Benefici e ripartizione delle somme stanziate). 1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'art. 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata "la legge , i soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1º settembre 1999. 2. Le somme stanziate dall'art. 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. 3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e' attribuito nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi. 4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti e' attribuito per le seguenti categorie di interventi: a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001; b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000; c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze; d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri. 5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura non superiore all'80 per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale e' fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento".