Art. 60.
   (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  All'articolo  8  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nella  rubrica,  dopo  la  parola: "svantaggiate" sono aggiunte le
   seguenti:  "e  per  le  imprese  agricole  di  tutto il territorio
   nazionale";
b) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "16  giugno  1998, n. 209," sono
   inserite  le  seguenti:  "nonche'  alle  imprese  agricole  di cui
   all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
   effettuano  nuovi  investimenti  ai  sensi  dell'articolo  51  del
   regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999";
c) al  comma  3,  dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le
   seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1";
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

   "7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono  definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e
per  quelle  della prima trasformazione e commercializzazione ammesse
agli  aiuti,  in  osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo
rurale  di  cui  al  citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto
previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228".
   2.  Alle  imprese  agricole  di  cui  all'articolo  1  del decreto
legislativo  18  maggio  2001, n. 228, che effettuano investimenti ai
sensi  dell'articolo  8  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano le
limitazioni  di  cui  all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383.
 
             Note all'art. 60:
                 Il  testo  dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                 "Art.  8  (Agevolazione  per  gli investimenti nelle
          aree  svantaggiate  e  per  le imprese agricole di tutto il
          territorio  nazionale). 1.  Ai soggetti titolari di reddito
          d'impresa,   esclusi  gli  enti  non  commerciali,  che,  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre
          2000  e  fino  alla chiusura del periodo d'imposta in corso
          alla   data   del   31 dicembre   2006,   effettuano  nuovi
          investimenti  nelle  aree  territoriali  individuate  dalla
          Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli
          aiuti  a  finalita'  regionale di cui alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita' europea, come modificato dal
          Trattato  di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209  nonche'  alle  imprese  agricole di cui all'art. 1 del
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano
          nuovi  investimenti  ai  sensi dell'art. 51 del regolamento
          (CE)  n.  1257/1999,  del Consiglio, del 17 maggio 1999, e'
          attribuito  un  credito  d'imposta  entro la misura massima
          consentita  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di
          intensita'  di  aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.
          Per  il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
          agevolabili  i  nuovi  investimenti  acquisiti  a decorrere
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge o, se
          successiva,  dall'approvazione  del  regime  agevolativo da
          parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito
          d'imposta  non  e'  cumulabile  con  altri aiuti di Stato a
          finalita'  regionale  o  con  altri  aiuti  che  abbiano ad
          oggetto   i   medesimi   beni  che  fruiscono  del  credito
          d'imposta.
                 2.   Per   nuovi   investimenti   si   intendono  le
          acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli
          67  e  68  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  esclusi  i  costi  relativi
          all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di
          cui  alla  tabella  approvata con decreto 31 dicembre 1988,
          del  Ministro  delle  finanze  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27 del 2 febbraio
          1989,   concernente   i   "coefficienti  di  ammortamento",
          destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o che
          vengono  impiantate nelle aree territoriali di cui al comma
          1,  per  la  parte  del loro costo complessivo eccedente le
          cessioni   e   le   dismissioni   effettuate   nonche'  gli
          ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni
          d'investimento  della  stessa  struttura  produttiva.  Sono
          esclusi  gli  ammortamenti  dei  beni  che  formano oggetto
          dell'investimento    agevolato   effettuati   nel   periodo
          d'imposta   della   loro   entrata  in  funzione.  Per  gli
          investimenti  effettuati  mediante  contratti  di locazione
          finanziaria,  si assume il costo sostenuto dal locatore per
          l'acquisto  dei beni; detto costo non comprende le spese di
          manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi
          della  normativa  comunitaria,  gli  investimenti  in  beni
          immateriali  sono  agevolabili  nel limite del 25 per cento
          del complesso degli altri investimenti agevolati.
                 3.  Agli  investimenti  localizzati nei territori di
          cui  all'obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  nonche'  in quelli delle
          regioni  Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al
          comma 1,  si  applica la deduzione degli ammortamenti nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma
          si  applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla
          approvazione   del   regime   agevolativo  da  parte  della
          Commissione delle Comunita' europee.
                 4.  All'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  466,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seguenti  parole:  "differenziabile in funzione del settore
          di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
          localizzazione .
                 5.  Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
          ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
          e  va  indicato  nella  relativa dichiarazione dei redditi.
          Esso  non  concorre  alla  formazione del reddito ne' della
          base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
          63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,
          ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
          decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
                 6.  Il  credito  d'imposta  a  favore  di  imprese o
          attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori
          soggetti  a  discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa
          la  disciplina  multisettoriale  dei  grandi  progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione  della Commissione delle
          Comunita'   europee.   Il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  procede  all'inoltro  alla
          Commissione  della  richiesta di preventiva autorizzazione,
          ove  prescritta,  nonche'  al  controllo del rispetto delle
          norme    sostanziali    e   procedurali   della   normativa
          comunitaria.
                 7.  Se  i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
          in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  di  imposta  in cui si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le  disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
          esercitato  il  riscatto.  Il  minore credito d'imposta che
          deriva  dall'applicazione  del  presente  comma  e' versato
          entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
          redditi   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si
          verificano le ipotesi ivi indicate.
                 7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie
          di  investimento per le imprese agricole e per quelle della
          prima  trasformazione  e  commercializzazione  ammesse agli
          aiuti,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal  piano di
          sviluppo  rurale  di  cui  al  citato  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  e  di  quanto  previsto dall'art. 17 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
                 8.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  e  con  il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, verranno emanate disposizioni
          per  l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
          la  corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  di  imposta, sono altresi'
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.".
                 Il  regolamento  (CE) n. 1257/1999 del consiglio del
          17 maggio  1999,  recante "Sostegno allo sviluppo rurale da
          parte  del  Fondo  europeo  aricolo  di  orientamento  e di
          garanzia  -  FEAOG  -  e  che  modifica  ed  abroga  taluni
          regolamenti",   e'  pubblicato  nella  GUCE  n.  L 160  del
          26 giugno 1999.
                 Il   testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          18 maggio  2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
          settore  agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57), e' il seguente:
                 "Art.   17   (Trasferimento  di  adeguato  vantaggio
          economico   ai  produttori  agricoli). 1. Il  rispetto  del
          criterio  fissato dall'art. 26, paragrafo 2 del regolamento
          (CE)   n.   1257/99  del  Consiglio,  del  17 maggio  1999,
          relativamente   alla   garanzia  del  trasferimento  di  un
          adeguato  vantaggio  economico ai produttori agricoli nella
          concessione  degli  aiuti  da  parte  dell'Unione europea e
          dello  Stato  membro,  ove  non  diversamente stabilito dai
          piani  di  sviluppo  rurale  di  cui al regolamento (CE) n.
          1257/99  e  dai  programmi  operativi  regionali  di cui al
          regolamento   (CE)   n.   1260/99,  e'  assicurato  con  la
          dimostrazione,   da  parte  delle  imprese  agroalimentari,
          dell'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dai contratti
          stipulati,     anche     nel     rispetto     di    accordi
          interprofessionali,   con  i  produttori  interessati  alla
          produzione   oggetto  degli  investimenti  beneficiari  del
          sostegno  pubblico.  Nel caso di imprese cooperative e loro
          consorzi  il  rispetto  del suddetto criterio e' assicurato
          almeno  mediante  l'utilizzazione prevalente, nelle attiva'
          di  trasformazione  e  di commercializzazione, dei prodotti
          conferiti da parte dei produttori associati.
                 2.   Le   amministrazioni  competenti  in  relazione
          all'attuazione  dell'intervento  individuano i termini e le
          modalita'  che  consentono di soddisfare il criterio di cui
          al  comma  1.  Il  rispetto  di  tale  criterio costituisce
          vincolo  per  la erogazione del sostegno agli investimenti,
          anche   in   relazione  alla  restituzione  del  contributo
          erogato.
                 3.  Al  fine di consentire l'effettivo trasferimento
          del  vantaggio  economico  ai  produttori  da  parte  delle
          imprese  beneficiarie  delle  provvidenze di cui alla legge
          8 agosto  1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli
          effetti  negativi  derivanti dall'epidemia di encefalopatia
          spongiforme  bovina,  l'impegno  a  non  cedere  o alienare
          assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera
          c)    dell'allegato   C   alla   circolare   del   Ministro
          dell'agricoltura  e  delle foreste 1ยบ ottobre 1991, n. 265,
          si  intende  a  tutti  gli effetti assolto purche' esso sia
          stato   rispettato   per   almeno   un  terzo  del  periodo
          inizialmente previsto.".
                 -  Il  testo  dell'art.  1  del  gia' citato decreto
          legislativo n. 228/2001 e' il seguente:
                 "Art. 1 (Imprenditore agricolo). 1. (Omissis).
                 2.   Si   considerano   imprenditori   agricoli   le
          cooperative  di  imprenditori  agricoli  ed i loro consorzi
          quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'art.  2135  del  codice  civile,  come  sostituito  dal
          comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
          soci,  ovvero  forniscono  prevalentemente  ai  soci beni e
          servizi  diretti  alla  cura  ed  allo  sviluppo  del ciclo
          biologico.".
                 -  Il testo dell'art. 5 della legge 18 ottobre 2001,
          n.  383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e'
          il seguente:
                 "Art.  5  (Sostituzione  di  precedenti agevolazioni
          fiscali). 1.  Le  agevolazioni  fiscali di cui alla tabella
          allegata  alla  presente legge sono soppresse, salvo quanto
          segue:
                   a) i  soggetti che nel periodo di imposta in corso
          alla  data  del  30 giugno  2001  abbiano  gia'  realizzato
          investimenti   ed   eseguito   conferimenti   in  denaro  o
          accantonamenti   di   utili  a  riserva  assoggettati  alla
          disciplina  di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge
          13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono
          continuare  a  fruire  dei  relativi  benefici,  ovvero, in
          alternativa,  optare  per  l'incentivo  di  cui all'art. 4,
          comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e'
          comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
          aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
                   b) i  soggetti  che  alla  data del 30 giugno 2001
          abbiano  gia'  eseguito operazioni di variazione in aumento
          del  capitale  ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il
          valore  del patrimonio netto che si assume a questi fini da
          parte  di  persone  fisiche,  societa' in nome collettivo e
          societa'  in accomandita semplice in regime di contabilita'
          ordinaria,   anche   per  opzione  irrevocabile,  non  puo'
          eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo
          esercizio  anteriore a quello in corso alla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  salvi  gli  eventuali
          decrementi  successivi.  Gli  stessi  soggetti  possono, in
          alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai
          predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo
          di  cui  all'art.  4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e'
          comunque   consentito   per   le  spese  sostenute  per  la
          formazione   e  l'aggiornamento  del  personale,  ai  sensi
          dell'art.  4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile
          assoggettato  ad  aliquota  agevolata  ai sensi del decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n. 466, e' inferiore al 10
          per cento dell'imponibile totale.
                 2.  I  soggetti che effettuano investimenti ai sensi
          dell'art.  8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388, possono continuare a fruire dei relativi benefici,
          ovvero,  in  alternativa  e per ciascun periodo di imposta,
          rinunciare  ai predetti benefici optando per l'applicazione
          dell'incentivo  di  cui  all'articolo 4, comma 1. Il cumulo
          degli   incentivi  e'  comunque  consentito  per  le  spese
          sostenute   per   la   formazione   e  l'aggiornamento  del
          personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2.
                 3.  In  deroga  all'art.  3, comma 1, della legge 27
          luglio  2000,  n.  212,  i redditi prodotti a decorrere dal
          periodo  di imposta in corso alla data di entrata in vigore
          della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute
          nel  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,  e
          nell'art.  2,  commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999,
          n.  133,  e  successive modificazioni, non rilevano ai fini
          della  attribuzione  del  credito di imposta limitato sugli
          utili distribuiti ai soci di cui all'art. 105, comma 4, del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni.".