Art. 61. (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
Nota all'art. 61: - Il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 45 (Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia). 1. I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione. 2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3.".