Art. 61.
   (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli
ad  uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure
utilizzati  per  i  profughi  di  cui al citato comma 3, ed allorche'
negli  stessi  immobili  si  svolgano  o  si  siano  svolte attivita'
culturali,  sociali,  scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei
predetti  immobili  quelli  destinati  allo  svolgimento di attivita'
commerciali  o  artigianali,  nella  misura  in  cui  siano diretti a
soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi
statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
 
             Nota all'art. 61:
                 -  Il  testo  dell'art.  45  della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge e'
          il seguente:
                 "Art.  45  (Cessione  in  proprieta'  di  alloggi di
          edilizia  residenziale pubblica di proprieta' statale nella
          regione  Friuli-Venezia Giulia). 1. I contratti preliminari
          e  definitivi  gia' stipulati, relativi al trasferimento in
          proprieta'  degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
          di  proprieta'  statale, gestiti dalle aziende territoriali
          per   l'edilizia   residenziale   pubblica   della  regione
          Friuli-Venezia   Giulia,   sono   validi   ed   efficaci  e
          costituiscono  titolo  che  autorizza gli uffici tavolari a
          provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine
          alle operazioni di trascrizione.
                 2.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non
          comportano  alcun  aggravio  di spesa per il bilancio dello
          Stato  e  per  i  bilanci  delle  aziende  territoriali per
          l'edilizia     residenziale    pubblica    della    regione
          Friuli-Venezia Giulia.
                 3. Il termine per la domanda di cessione di immobili
          a  profughi  di  cui  agli  articoli 1, 17 e 18 della legge
          4 marzo  1952,  n. 137, e successive modificazioni, nonche'
          di  cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
          n.   560,   e'  prorogato  sino  al  30 dicembre  2005.  Le
          disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  542,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili
          destinati  ai  profughi  di cui alla predetta legge 4 marzo
          1952,  n.  137,  e successive modificazioni; tra i predetti
          immobili  sono  ricompresi  anche  quelli  realizzati nelle
          regioni  a  statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera
          Profughi,   dell'ex  EGAS  e  dell'ex  Ente  Nazionale  Tre
          Venezie.  Gli  immobili  citati  nel  presente  comma  sono
          esclusi  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo.
                 3-bis.  Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano
          anche  quelli  ad  uso  non  abitativo  qualora  destinati,
          realizzati,  assegnati  oppure utilizzati per i profughi di
          cui  al  citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili
          si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali,
          scolastiche  e  sanitarie.  Rientrano altresi' nei predetti
          immobili  quelli  destinati  allo  svolgimento di attivita'
          commerciali  o  artigianali,  nella  misura  in  cui  siano
          diretti  a  soddisfare  esigenze di primaria necessita', in
          attuazione  degli  scopi  statutari degli enti soppressi di
          cui al comma 3.".