Art. 62. (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta; e) le priorita' territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".
Nota all'art. 62: Si riporta il testo vigente dell'art. 109 della legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile). 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini. m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale; 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito d'imposta; e) le priorita' territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e d valutazione dei risultati conseguiti.". Nota all'art. 63: - Il testo vigente dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'lstituto superiore di sanita' possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilita' per i mutui.".