Art. 64. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260) 1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale; b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".
Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526", e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo). - 1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione e' ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata. 2. II produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa. 3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata, Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale; b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale. 3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall'art. 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni. 5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al 1º settembre 1996 in difformita' con la normativa comunitaria e nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460". - L'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 179 del 14 luglio 1999), e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'impianto di vigneti con varieta' come uve da vino ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e' vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti: a) diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3; b) diritto di reimpianto di cui all'art. 4; c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'art. 5 o all'art. 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'art. 5, paragrafo 8. E' ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varieta' di uve da vino su varieta' di uve diverse da quelle da vino. 2. Le uve ottenute dalle superfici: a) sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1º settembre 1998, e b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87, non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltantose sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si puo' distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. 3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, puo' derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare. La deroga e' concessa: a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale, e/o b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'art. 6, paragrafo 1, e/o c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura, e/o d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato. 4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o c), gli Stati membri impongono un'appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati. 5. Il paragrafo 3, lettera c), puo' essere applicato solo per una superficie che non superi l'1,2% della superficie vitata. 6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b): a) qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lettera b) e il produttore e'". - Il testo vigente dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: "Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile".