Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo) 1. Alle imprese armatrici di unita' da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente orientato, nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999. 3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani: a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante, puo' convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate; b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
Note all'art. 65: - Il testo dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. L 261 del 20 ottobre 1993) che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per migliorare l'efficacia del controllo delle attivita' di pesca, il Consiglio decide anteriormente al 1ยบ gennaio 1996, in base alla procedura prevista all'art. 43 del trattato, se, in che misura e quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei dati. 2. Al fine di valutare la tecnologia da usare e i pescherecci da includere nel sistema summenzionato, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano progetti pilota entro il 30 giugno 1995. A tal fine gli Stati membri fanno il necessario per istituire, per determinate categorie di pescherecci della Comunita', un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati. Gli Stati membri possono attuare al contempo progetti pilota per valutare l'impiego di rilevatori automatici di posizione. 3. Nell'attuare i progetti pilota di cui al paragrafo 2, lo Stato membro del quale il peschereccio batte bandiera o nel quale il peschereccio e' registrato prende le misure necessarie per la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse o ottenute dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano. Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto la sovranita' o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle competenti autorita' dello Stato membro interessato. 4. Le norme particolareggiate per l'attuazione dei progetti pilota sono decise secondo la procedura di cui all'art. 36". - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, reca: "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca". - L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337 del 30 dicembre 1999), che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, reca: "Massimali e tassi d'intervento". - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982, n. 53, reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000 reca: "Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 22 dicembre 2000 reca: "Modificazioni al decreto del 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare".