Art. 67.
              (Programmazione negoziata in agricoltura)

   1. IU finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  (CIPE)  ad  iniziative  di  programmazione
negoziata  nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al
finanziamento  di  nuovi  patti territoriali e contratti di programma
riguardanti il settore medesimo.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti
territoriali,  attivabili  e  finanziabili  su  tutto  il  territorio
nazionale   previa   delibera   del  CIPE  secondo  gli  orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti
delle  risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma
1.
   3.  All'articolo  124,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e'  aggiunto  il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali
sia  stato  emanato  il decreto di approvazione da parte del Ministro
competente,  il  finanziamento  pubblico riguarda tutte le iniziative
imprenditoriali  ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche
se  le  stesse  sono  attuabili  parzialmente  all'esterno delle aree
classificate depresse".
 
             Nota all'art. 67:
                 -  Il  testo  dell'art.  124 della gia' citata legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  124  (Patti  territoriali  specializzati  nei
          settori  dell'agricoltura e della pesca). - 1. Il Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          approva  i  patti  territoriali  specializzati  nei settori
          dell'agricoltura  e della pesca pervenuti entro la scadenza
          del  bando  del  15 maggio  2000,  che  hanno positivamente
          superato   l'istruttoria,   e  ne  finanzia  le  iniziative
          imprenditoriali  nell'ambito  delle  risorse  per  le  aree
          depresse  e  per  le  intese istituzionali di programma. Le
          regioni  possono  finanziare le iniziative infrastrutturali
          proposte negli stessi patti.
                 Per  tali  patti,  per  i quali sia stato emanato il
          decreto  di  approvazione da parte del Ministro competente,
          il  finanziamento  pubblico  riguarda  tutte  le iniziative
          imprenditoriali  ed  infrastrutturali  previste  da ciascun
          patto,  anche  se  le  stesse  sono  attuabili parzialmente
          all'esterno delle aree classificate depresse".