Art. 70.
               (Disposizioni in materia di asili nido)

   1.  E'  istituito  un  Fondo  per gli asili nido nell'ambito dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali.
   2.  Gli  asili  nido,  quali  strutture  dirette  a  garantire  la
formazione  e  la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta'
compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali.
   3.  Entro  il  30  settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  provvede  con  proprio  decreto  a  ripartire tra le
regioni  le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie risorse ordinarie di
bilancio  e  di  quelle  aggiuntive  di  cui al comma 3, provvedono a
ripartire  le  risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati,
che  ne  fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili
nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
   5.  Le  amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali,
allo  scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e
familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi  di  cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e
all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,  aventi una particolare
flessibilita'  organizzativa  adeguata  alle  esigenze dei lavoratori
stessi,  i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di
Conferenza  unificata  di cui all' articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1991, n. 281.
   6.  Le  spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei
nidi  nei  luoghi  di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito
dei  genitori  e  dei  datori  di  lavoro  nella  misura  che  verra'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente    legge.    L'onere   complessivo   non   potra'   superare
rispettivamente  6,  20  e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
   7.   Anche   in   deroga   al  limite  di  indebitamento  previsto
dall'articolo  204  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i
mutui  necessari  ai fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione  di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area  da  parte del comune, corredata dalla certificazione della
regione circa la regolarita' degli atti dovuti.
   8.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui al comma 1 e' fissata in 50
milioni  di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003
e  150  milioni  di  euro  per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla
determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.
 
             Note all'art. 70:
                 -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ad autonomie locali), cosi' recita:
                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
                 -  L'art.  204  del  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente:
                 "Art.  204  (Regole  particolari per l'assunzione di
          mutui).  -  1. Oltre  al  rispetto  delle condizioni di cui
          all'art.  203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo
          se  l'importo  annuale degli interessi sommato a quello dei
          mutui  precedentemente  contratti  ed a quello derivante da
          garanzie  prestate  ai  sensi  dell'art.  207, al netto dei
          contributi  statali  e  regionali  in  conto interessi, non
          supera  il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre
          titoli  delle  entrate  del  rendiconto  del penultimo anno
          precedente  quello  in  cui viene prevista l'assunzione dei
          mutui.  Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
          due  titoli  delle  entrate.  Per  gli enti locali di nuova
          istituzione  si  fa  riferimento,  per i primi due anni, ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
                 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
          depositi  e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
          per   i   dipendenti   dell'ammninistrazione   pubblica   e
          dall'Istituto  per  il  credito sportivo, devono, a pena di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni:
                   a) l'ammortamento  non puo' avere durata inferiore
          a dieci anni;
                   b) la  decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere
          fissata  al  primo gennaio  dell'anno  successivo  a quello
          della   stipula   del   contratto;  a  richiesta  dell'ente
          mutuatario,  gli istituti di credito abilitati sono tenuti,
          anche   in   deroga   ai  loro  statuti,  a  far  decorrere
          l'ammortamento   dal   primo gennaio   del   secondo   anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  avvenuta la stipula del
          contratto;
                   c) la    rata    di   ammortamento   deve   essere
          comprensiva,  sin  dal  primo  anno, della quota capitale e
          della quota interessi;
                   d) unitamente  alla prima rata di ammortamento del
          mutuo  cui  si  riferiscono  devono  essere corrisposti gli
          eventuali   interessi  di  preammortamento,  gravati  degli
          ulteriori  interessi,  al  medesimo tasso, decorrenti dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima  rata.  Qualora  l'ammortamento del mutuo decorra dal
          primo  gennaio  del secondo anno successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  stipula  del  contratto, gli interessi di
          preammortamnento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
          dalla  data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
          successivo  e  dovranno essere versati dall'ente mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
                   e) deve  essere  indicata la natura della spesa da
          finanziare  con  il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  definitivo o
          esecutivo, secondo le norme vigenti;
                   f)  deve  essere  rispettata la misura massima del
          tasso   di  interesse  applicabile  ai  mutui,  determinato
          periodicamente  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e
          della programmazione economica con proprio decreto.
                 3.  L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
          sulla  base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
          sulla  base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
          titoli  di  spesa  e' data esecuzione dai tesorieri solo se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.".
                 - La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge
          5   agosto  1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' la seguente:
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) - c)  (omissis);
                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.".