Art. 71.
    (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla legge 5 febbraio 1992, n. 177,
concernente   il   trasferimento  di  beni  demaniali  al  patrimonio
disponibile  dei  comuni  e  la  successiva  cessione  ai privati, si
applicano   anche   alle  aree  demaniali  ricadenti  nel  territorio
nazionale  non  destinate  all'esercizio della funzione pubblica e su
cui  siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in
epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
 
             Nota all'art. 71:
                 -  La  legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante "Norme
          riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como,
          Bergamo  e  Rovigo,  per  il  trasferimento  al  patrimonio
          disponibile e successiva cessione a privati", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50.