Art. 74.
 (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

   1.  Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  al  numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti
via  cavo  o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le
trasmissioni televisive punto-punto".
   2.  Fino  all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  radiofoniche  in tecnica analogica, i soggetti titolari di
concessione   radiofonica   comunitaria   in  ambito  nazionale  sono
autorizzati  ad  attivare nuovi impianti, su base non interferenziale
con  altri  legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel
rispetto   delle   normative   vigenti   in   materia   di  emissioni
elettromagnetiche,  sino  al  raggiungimento  della  copertura di cui
all'articolo  3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi
novanta  giorni  dalla comunicazione di attivazione degli impianti al
Ministero  delle  comunicazioni  ed  in  mancanza  di segnalazioni di
interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
 
             Note all'art. 74:
                 -  Il numero 123-ter) della tabella A, parte III, di
          cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
          recante  "Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto"  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
                 "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
          circolari  trasmesse  in  forma  codificata,  nonche'  alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite   ivi   comprese   le   trasmissioni   televisive
          punto-punto;".
                 - Il comma 5 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
                 "5.   Le   concessioni   relative   alle   emittenti
          radiotelevisive   in  ambito  nazionale  devono  consentire
          l'irradiazione  dei  programmi  secondo  i  criteri tecnici
          stabiliti  nell'art.  2, comma 6, e comunque l'irradiazione
          del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
          Le  concessioni  relative  alle  emittenti  radiofoniche in
          ambito   nazionale  devono  consentire  l'irradiazione  del
          segnale  in  un'area  geografica che comprenda almeno il 60
          per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia.
          Il  piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
          almeno  un  terzo  dei  programmi irradiabili all'emittenza
          televisiva  locale  e,  di  norma,  il  70  per  cento  dei
          programmi  irradiabili  all'emittenza radiofonica in ambito
          locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze
          e' prevista una riserva di frequenze:
                   a) per   le  emittenti  radiotelevisive  locali  e
          radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali,
          etniche  e  religiose  e che si impegnano a non trasmettere
          piu'  del  5  per  cento  di  pubblicita'  per  ogni ora di
          diffusione.  La  concessione  a  tali emittenti puo' essere
          rilasciata  se  le  stesse  sono costituite da associazioni
          riconosciute  o  non riconosciute, fondazioni o cooperative
          prive di scopo di lucro;
                   b) per     l'introduzione    del    servizio    di
          radiodiffusione  sonora  e  televisiva  digitale cosi' come
          previsto  dall'art.  2,  comma  6,  lettera d). L'esercizio
          della  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  digitale  e'
          concesso  alla  concessionaria  del  servizio pubblico e ai
          concessionari   o  autorizzati  per  la  televisione  e  la
          radiodiffusione  sonora  in modulazione di frequenza, che a
          tal  fine  possono costituire consorzi fra loro o con altri
          concessionari per la gestione dei relativi impianti.".