Art. 76.
         (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)

   1.  Il  regime  fiscale  previsto dall'articolo 33, comma 3, della
legge  23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti
dei  trasferimenti  di  beni  immobili, compresi in piani urbanistici
particolareggiati,  comunque  denominati,  regolarmente  approvati ai
sensi   della   normativa  statale  o  regionale,  a  condizione  che
l'utilizzazione  edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal
trasferimento,  anche  nel caso in cui l'acquirente non disponesse in
precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
 
             Nota all'art. 76:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
                 "3.   I  trasferimenti  di  beni  immobili  in  aree
          soggette  a  piani  urbanistici particolareggiati, comunque
          denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa
          statale  o regionale, sono soggetti all'imposta di registro
          dell'1  per  cento e alle imposte ipotecarie e catastali in
          misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
          dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.".