Art. 77.
(Approvazione  della  decisione  n.  2000/597/CE, relativa al sistema
           delle risorse proprie delle Comunita' europee)

   1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29
settembre  2000,  relativa  al  sistema  delle  risorse proprie delle
Comunita' europee.
   2.  Piena  e  diretta  esecuzione e' data alla decisione di cui al
comma  1  dalla  data  della  sua entrata in vigore, in conformita' a
quanto  disposto  dall'articolo  10,  paragrafo  1,  della  decisione
stessa.
 
             Nota all'art. 77:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 10 della decisione
          n.  2000/597/CE,  del 29 settembre 2000, recante "Decisione
          del  Consiglio  relativa  al  sistema delle risorse proprie
          delle   Comunita'   europee",   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee 7 ottobre 2000, n. L 253:
                 "Art.  10. 1.  La  presente  decisione e' notificata
          agli  Stati  membri dal segretario generale del Consiglio e
          pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'
          europee.
                 Gli   Stati   membri  notificano  senza  indugio  al
          segretario  generale  del  Consiglio  l'espletamento  delle
          procedure  richieste  dalle rispettive norme costituzionali
          per l'adozione della presente decisione.
                 La  presente  decisione  entra  in  vigore  il primo
          giorno  del  mese  successivo  al  ricevimento  dell'ultima
          notifica  di  cui  al secondo comma. Essa prende effetto il
          1º gennaio  2002,  ad  eccezione dell'art. 2, paragrafo 3 e
          dell'art. 4, i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2001.
                 2.  a)  Fatta  salva  la  lettera  b),  la decisione
          94/728/CE/Euratom  e'  abrogata  con  decorrenza 1º gennaio
          2002.  Ogni  riferimento  alla  decisione del Consiglio del
          21 aprile  1970,  relativa alla sostituzione dei contributi
          finanziari  degli  Stati  membri  con risorse proprie delle
          Comunita', alla decisione 85/257/CEE/Euratom del Consiglio,
          del  7 maggio  1985,  relativa  al  sistema  delle  risorse
          proprie  delle Comunita', alla decisione 88/376/CEE/Euratom
          o  alla  decisione  94/728/CE/Euratom deve intendersi fatto
          alla presente decisione.
                   b) Gli   articoli   2,   4  e  5  della  decisione
          88/376/CEE/Euratom   e  della  decisione  94/728/CE/Euratom
          rimangono  applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle
          entrate   provenienti   dall'applicazione   di  un'aliquota
          uniforme  valida  per tutti gli Stati membri all'imponibile
          IVA  determinato  in  modo  uniforme previo livellamento al
          50-55%   del  PNL  di  ciascuno  Stato  membro,  a  seconda
          dell'anno  di  riferimento,  e  al calcolo della correzione
          degli  squilibri  di  bilancio accordata al Regno Unito per
          gli esercizi dal 1988 al 2000.
                   c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'art.
          2,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b), che gli Stati membri
          dovrebbero  aver  messo  a  disposizione  anteriormente  al
          28 febbraio   2001,   ai   sensi  delle  norme  comunitarie
          applicabili,  gli  Stati  membri continuano a trattenere il
          10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.".