Art. 93.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448
del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le
gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le
caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1
luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello
Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per
essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base.
L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le
amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente
comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 93:
- Il testo dell'art. 11 - bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), introdotto
dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e' il
seguente:
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - La legge finanziaria
in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti
legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
particolare di quelli correlati al perseguimento degli
obiettivi del documento di programmazione finanziaria
deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge
finanziaria sono indicate, distintamente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale, le somme
destinate alla copertura dei predetti provvedimenti
legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella
relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria,
con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti
legislativi che motivano lo stanziamento proposto per
ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi
speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli
la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza
e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo'
avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti
legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi' relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico - finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata
legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11 - bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i - quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- Il testo del comma 4 dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) e' il seguente:
"4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo".
- Il testo del comma 1 dell'art. 46 della gia' citata
legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per
ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i
nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione
contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni
legislative".
- Il testo degli articoli da 1 a 20 della legge 23
dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
dello Stato) e' il seguente:
"Art. 1 (Avvocatura dello Stato). - 1. Le competenze di
cui all'art. 21 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come
modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103,
sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati
i relativi pagamenti.
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge sulle contabilita'
speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate
e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al
comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo'
farsi luogo a ripartizione a norma dell'art. 21, secondo
comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono
mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il
motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga
l'obbligo alla restituzione".
"Art. 2 (Programma straordinario di edilizia abitativa
di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
- 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato
delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della
legge 14 mazgio 1981, n. 219, trasmette al Ministro del
bilancio e della programmazione economica l'elenco
analitico dei lavori in corso, nonche' di quelli che
restano da effettuare nei limiti delle disponibilita'
finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle
pagate e gli importi che restano da impegnare, formula
concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli
interventi residui e fornisce l'elenco del personale in
servizio, nonche' di quello utilizzato con convenzione o
contratto, indicandone la relativa provenienza.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, con proprio decreto, fissa il termine per
l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma
1, stabilendo l'entita' del personale utilizzabile a tale
scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione
ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto
il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle
gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva
provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il
personale medesimo. Resta esclusa la possibilita' di
assumere presso le amministrazioni o di inquadrare
personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in
deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli
incarichi speciali e professionali comunque denominati e
viene soppressa l'indennita' di cui all'art. 84 della
citata legge n. 219 del 1981.
4. Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli
organi di controllo, i quali potranno assoggettare a
riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato
e disporre accertamenti ispettivi".
"Art. 3 (Fondo per gli interventi nella citta' di
Reggio Calabria). - 1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi
comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita'
speciale istituita, ai sensi della medesima normativa,
presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed
intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro
per i problemi delle aree urbane: particolari e
straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria ,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria,
predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma
1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del
1989.
3. Per gli interventi di propria competenza, il
Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere
anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche
funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante
apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non
trovano applicazione le norme della legge e del regolamento
di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I
relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a
controllo successivo e, se non estinti al termine
dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere
trsportati all'esercizio seguente".
"Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia'
destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica
dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.
2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei
crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della
rubrica di cui al medesimo comma 1.
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del
Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a
formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al
medesimo comma.
4. L'attivita' della direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata
dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal
presente articolo.
5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
37 della presente legge sono sostituite dalle seguenti:
"della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
.
6. (sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art.
11, legge 26 febbraio 1987, n. 49).
7. (sostituisce l'art. 14, legge 26 febbraio 1987, n.
49).
8. (sostituisce il comma 1 dell'art. 15, legge 26
febbraio 1987, n. 49).
9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
fine del comma sono soppresse.
10. (aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 15,
legge 26 febbraio 1987, n. 49).
11. (sostituisce il comma 9 dell'art. 15, legge 26
febbraio 1987, n. 49).
12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art. 14
sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli
dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a) .
14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della
citata legge n. 49 del 1987, le parole: "sul Fondo di
cooperazione sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita
rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) ; e
l'ultimo periodo e' soppresso.
16. Per l'accreditamento di somme all'estero si
applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n. 15.
17. La direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo puo' nominare un consegnatario cassiere.
18. Con apposito decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le
necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della
citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Art. 5 (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni
patrimoniali gia' di pertinenza delle cessate gestioni
fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno
nonche' del Corpo della guardia di finanza, di cui,
rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4
dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge
27 dicembre 1989, n. 409,fatta eccezione per i beni di
consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale
dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi
di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti
negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse
sono state svolte.
2. Le disponibilita' liquide delle gestioni di cui al
comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni
stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le
obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono,
rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti
capitoli di entrata e di spesa.
3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e
civile delle Forze armate, dell'amministrazione della
pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro
familiari, nonche' a favore del personale del Corpo
forestale dello Stato, sono concessi in uso alle
organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i
mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di
tali apporti nonche' le relative norme d'uso.
4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli
interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le
amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
in concessione alle organizzazioni costituite tra il
personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con
procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che
saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri
interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6 (Concorsi pronostici). - 1. Le riscossioni dei
giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo
Stato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e
successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al
netto della quota destinata al pagamento dei premi ai
vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio
dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa
alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana.
Vengono altresi' versati dai gestori al bilancio dello
Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di
decadenza previsto dal regolamento del gioco.
2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore
dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i
termini regolamentari, che non e' stato possibile
corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.
Art. 7 (Fondo a disposizione del Comando generale della
Guardia di finanza). - 1. Le somme di cui all'art. 5,
secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre
1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle finanze,
rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini
assistenziali in favore del personale in servizio e in
congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai
militari distintisi in operazioni di servizio, secondo
modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze.
2. Le eventuali disponibilita' del Fondo di cui al
presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di
entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui
al comma 1.
Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma
dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art.
20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita'
speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente dellaRepubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche'
le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma
dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come
modificata dall'art. 9 del decreto - legge 30 gennaio 1979,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4
dell'art. 11 del decreto - legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7
della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono
iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a
favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e
sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi
gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli
interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono
posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di
cui allo stesso comma 1.
3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi
costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei
pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui
al comma 2 e' esercitato in via successiva.
Art. 9 (Riserva Fondo Lire UNRRA). - 1. I proventi
derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del
patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui
all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile
1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva
medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire
per ciascun anno, e del Ministero dell'interno,
rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale
per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli
ulteriori fini della Riserva.
2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per gli affari sociali e del
tesoro, sono stabiliti le modalita' per il perseguimento
dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri
per la gestione del relativo patrimonio in modo da
garantirne la coerenza con i fini predetti.
Art. 10 (Spese relative all'organizzazione della DIA).
- 1. (Aggiunge due periodi all'art. 2, comma 2-quinquies,
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345).
Art. 11 (Distribuzione di carte d'identita' ai comuni).
- 1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i
comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto
direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti
dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, ovvero dall'art. 2 del regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito
dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con
imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse
del Provveditorato generale dello Stato - dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato .
Art. 12 (Tasse dei concorsi a segretario comunale e
provinciale). 1. A decorrere dalla data di soppressione del
fondo di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e
provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata
sono versate all'ente locale nell'interesse del quale e'
indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da
esso sostenute.
2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi
riguardanti piu' sedi sono versate dai concorrenti ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli
enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si
riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla
predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata
con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al
comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero
dell'interno.
4. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
Art. 13 (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni,
delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di
comuni, nonche' dei diritti di stato civile dei comuni). -
1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla
riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle
province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni,
nonche' quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di
stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli
enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'art. 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'art. 6
della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'art. 25, comma
16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
all'art. 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, nonche' all'art. 27 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 7 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.
2. Le disponibilita' delle soppresse gestioni fuori
bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 14 (Ministero dei lavori pubblici). - 1.
(Sostituisce il comma 5 dell'art. 4, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1947, n. 1501).
2. Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa
ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 15 (Contabilita' speciali dell'ANAS). - 1. Nel
bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di
entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria
sulle contabilita' speciali previste, per ciascun ufficio
compartimentale della viabilita', dall'art. 31, commi
quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
nonche' quelle previste dall'art. 9 del decreto-legge
10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'art. 2, sesto
comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1979, n. 51.
2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma
dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che
affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma
1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei
fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.
Art. 16 (Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale). - 1. A seguito della
soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti
il Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e
di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale
operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini
del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e
n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di
cui all'art. 197 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, il Fondo per la mobilita' della
manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto
1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei
progetti speciali di formazione professionale, istituito
dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e,al fine
di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero
delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti
dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti
accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data
costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui
capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 17 (Fondi amministrati dal Ministero della marina
mercantile). - 1. Le entrate afferenti ai depositi per le
controversie della gente di mare di cui all'art. 350 del
codice della navigazione, alla vendita di oggetti
appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui
all'art. 195 del codice della navigazione, ai depositi
cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere
portuali di cui all'art. 75 del codice della navigazione,
ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli
articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al
collocamento della gente di mare di cui al regio
decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui
alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi
per spese relative ad inchieste formali sulle cause e
responsabilita' dei sinistri di cui all'art. 583 del codice
della navigazione, nonche' ai depositi di terzi per le
spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui
agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del
tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile.
2. Al personale civile assunto con contratto di diritto
privato presso gli uffici di collocamento della gente di
mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano
le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il
credito peschereccio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da
istituire nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile.
4. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti
correnti postali o bancari devono essere versate sui
capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici
di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali
sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
Art. 18 (Istituto superiore di sanita). - 1. I
contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui
all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto
1973, n. 519, nonche' i fondi relativi alle attivita' di
cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato. I pareri previsti dalle
vigenti norme di contabilita' sono sostituiti dal parere
del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi
della citata legge n. 519 del 1973.
2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita'
di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo
della competente Ragioneria centrale e della Corte dei
conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese,
reso con le modalita' di cui agli articoli 4 e 7 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
Art. 19 (Gestioni commissariali governative che
esercitano pubblici servizi di trasporto). - 1. I proventi
del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle
gestioni commissariali governative di cui all'art. 3 della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi
bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio
dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.
2. Il commissario governativo presenta il rendiconto
annuale della gestione nelle forme e con le modalita'
stabilite ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della citata
legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della
relazione del collegio dei revisori, e' sottoposto
all'approvazione del Ministro dei trasporti ed e'
successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale che ne
cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.
Art. 20 (Esclusione dalla soppressione delle gestioni
fuori bilancio). - 1. Alle gestioni fuori bilancio
menzionate nella presente legge le cui entrate derivano
prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati
ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o
degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di
quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per
ciascun organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni,
escluse le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni
confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si
esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
1041, e successive modificazioni.
3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative
gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le
procedure previste dalla presente legge.".