Art. 93. (Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative". 8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1 luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 93: - Il testo dell'art. 11 - bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi' relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico - finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - Il testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11 - bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i - quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7". - Il testo del comma 4 dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) e' il seguente: "4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo". - Il testo del comma 1 dell'art. 46 della gia' citata legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative". - Il testo degli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato) e' il seguente: "Art. 1 (Avvocatura dello Stato). - 1. Le competenze di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti. 2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilita' speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1. 3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo' farsi luogo a ripartizione a norma dell'art. 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione". "Art. 2 (Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 mazgio 1981, n. 219, trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonche' di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonche' di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entita' del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilita' di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'art. 84 della citata legge n. 219 del 1981. 4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi". "Art. 3 (Fondo per gli interventi nella citta' di Reggio Calabria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989. 3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trsportati all'esercizio seguente". "Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia' destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1. 3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma. 4. L'attivita' della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo. 5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge sono sostituite dalle seguenti: "della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo . 6. (sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art. 11, legge 26 febbraio 1987, n. 49). 7. (sostituisce l'art. 14, legge 26 febbraio 1987, n. 49). 8. (sostituisce il comma 1 dell'art. 15, legge 26 febbraio 1987, n. 49). 9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse. 10. (aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 15, legge 26 febbraio 1987, n. 49). 11. (sostituisce il comma 9 dell'art. 15, legge 26 febbraio 1987, n. 49). 12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art. 14 sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) . 14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: "sul Fondo di cooperazione sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) ; e l'ultimo periodo e' soppresso. 16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15. 17. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' nominare un consegnatario cassiere. 18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. 19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995. Art. 5 (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni patrimoniali gia' di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonche' del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte. 2. Le disponibilita' liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa. 3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonche' a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 (Concorsi pronostici). - 1. Le riscossioni dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresi' versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco. 2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non e' stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria. Art. 7 (Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza). - 1. Le somme di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze. 2. Le eventuali disponibilita' del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1. Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificata dall'art. 9 del decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del decreto - legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso comma 1. 3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso. 4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 e' esercitato in via successiva. Art. 9 (Riserva Fondo Lire UNRRA). - 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva. 2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalita' per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti. Art. 10 (Spese relative all'organizzazione della DIA). - 1. (Aggiunge due periodi all'art. 2, comma 2-quinquies, decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345). Art. 11 (Distribuzione di carte d'identita' ai comuni). - 1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato . Art. 12 (Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale). 1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale e' indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute. 2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti piu' sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 4. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa. Art. 13 (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' dei diritti di stato civile dei comuni). - 1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'art. 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'art. 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonche' all'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. 2. Le disponibilita' delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Art. 14 (Ministero dei lavori pubblici). - 1. (Sostituisce il comma 5 dell'art. 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501). 2. Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Art. 15 (Contabilita' speciali dell'ANAS). - 1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilita' speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilita', dall'art. 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' quelle previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51. 2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1. Art. 16 (Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale). - 1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'art. 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e,al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1. 3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo nell'esercizio successivo. Art. 17 (Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile). - 1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'art. 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'art. 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'art. 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilita' dei sinistri di cui all'art. 583 del codice della navigazione, nonche' ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 4. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato. Art. 18 (Istituto superiore di sanita). - 1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonche' i fondi relativi alle attivita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilita' sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973. 2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita' di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalita' di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689. Art. 19 (Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto). - 1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio. 2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalita' stabilite ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della citata legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed e' successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti. Art. 20 (Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio). - 1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. 3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.".