Art. 93.
                     (Fondi speciali e tabelle)

   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2003-2005,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2003,  2004  e  2005,  nelle  misure  indicate  nelle  Tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2003  e  triennio  2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese di conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
   4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2003,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
   7.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma  4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato  2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448
del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione    contabile    in   allegato   delle   corrispondenti
autorizzazioni legislative".
   8.  Al  fine  di  ricondurre  all'unitario bilancio dello Stato le
gestioni  che  comunque interessano la finanza statale, il Presidente
del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con  uno  o piu' decreti da emanare entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua  le  gestioni  fuori  bilancio  per  le quali permangono le
caratteristiche  proprie  dei  fondi  di rotazione. A decorrere dal 1
luglio  2003  le  altre  gestioni  fuori bilancio, fatto salvo quanto
previsto  dagli  articoli  da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559,  e  successive  modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello
Stato  alla  cui  entrata sono versate le relative disponibilita' per
essere  riassegnate  alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base.
L'elenco   delle   gestioni   fuori  bilancio,  esistenti  presso  le
amministrazioni  dello Stato dopo le operazioni previste dal presente
comma,   e'   allegato   allo   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
 
          Note all'art. 93:
              -  Il  testo  dell'art.  11  - bis della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in materia di bilancio), introdotto
          dall'art.  6  della  legge  23 agosto  1988,  n. 362, e' il
          seguente:
              "Art.  11-bis  (Fondi speciali). - La legge finanziaria
          in  apposita  norma  prevede gli importi dei fondi speciali
          destinati   alla  copertura  finanziaria  di  provvedimenti
          legislativi  che si prevede siano approvati nel corso degli
          esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
          particolare  di  quelli  correlati  al  perseguimento degli
          obiettivi   del  documento  di  programmazione  finanziaria
          deliberato  dal  Parlamento. In tabelle allegate alla legge
          finanziaria  sono  indicate,  distintamente  per  la  parte
          corrente  e  per  la  parte  in  conto  capitale,  le somme
          destinate   alla   copertura   dei  predetti  provvedimenti
          legislativi  ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella
          relazione  illustrativa  del  disegno di legge finanziaria,
          con  apposite  note,  sono indicati i singoli provvedimenti
          legislativi  che  motivano  lo  stanziamento  proposto  per
          ciascun  Ministero  e  per  i  singoli  programmi.  I fondi
          speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
          di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli
          la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza
          e  cassa  di  capitoli  esistenti o di nuovi capitoli, puo'
          avvenire  solo  dopo  la  pubblicazione  dei  provvedimenti
          legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi'   relativi  ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico - finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera  b),
          dell'art. 11".
              -  Il  testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata
          legge  n.  468/1978, come sostituito dall'art. 2, comma 16,
          della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11 - bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i  -  bis)  norme che comportano aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i  -  ter)  norme  che  comportano aumenti di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i  -  quater)  norme  recanti misure correttive degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7".
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  46  della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002) e' il seguente:
              "4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo".
              -  Il  testo del comma 1 dell'art. 46 della gia' citata
          legge  n.  448/2001,  cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Nello  stato  di previsione della spesa di ciascun
          Ministero  e'  istituito  un fondo per gli investimenti per
          ogni  comparto  omogeneo  di  spesa al quale confluiscono i
          nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione
          contabile  in  allegato delle corrispondenti autorizzazioni
          legislative".
              -  Il  testo  degli  articoli  da 1 a 20 della legge 23
          dicembre  1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
          gestioni  fuori  bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
          dello Stato) e' il seguente:
              "Art. 1 (Avvocatura dello Stato). - 1. Le competenze di
          cui  all'art.  21 del testo unico delle leggi e delle norme
          giuridiche  sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
          Stato   e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,
          approvato  con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come
          modificato  dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103,
          sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
          dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito  capitolo  di  spesa,  da iscrivere nello stato di
          previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati
          i relativi pagamenti.
              2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge sulle contabilita'
          speciali  intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate
          e   riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,
          rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al
          comma 1.
              3.  Le  somme  di cui al comma 1, per le quali non puo'
          farsi  luogo  a  ripartizione a norma dell'art. 21, secondo
          comma,  secondo  periodo,  del citato testo unico approvato
          con   regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  possono
          mantenersi  in  bilancio  fino  a  quando non venga meno il
          motivo   ostativo   alla   predetta  ripartizione  o  sorga
          l'obbligo alla restituzione".
              "Art.  2 (Programma straordinario di edilizia abitativa
          di  cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
          -  1.  Entro  il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato
          delle  gestioni  fuori bilancio di cui al titolo VIII della
          legge  14  mazgio  1981,  n. 219, trasmette al Ministro del
          bilancio   e   della   programmazione   economica  l'elenco
          analitico  dei  lavori  in  corso,  nonche'  di  quelli che
          restano  da  effettuare  nei  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle
          pagate  e  gli  importi  che  restano da impegnare, formula
          concrete  proposte  per  l'ultimazione  dei  lavori e degli
          interventi  residui  e  fornisce  l'elenco del personale in
          servizio,  nonche'  di  quello utilizzato con convenzione o
          contratto, indicandone la relativa provenienza.
              2.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
          economica,  con  proprio  decreto,  fissa  il  termine  per
          l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma
          1,  stabilendo  l'entita' del personale utilizzabile a tale
          scopo,  e indica le opere da trasferire all'amministrazione
          ordinaria  e  quelle da stralciare. Con il medesimo decreto
          il  Ministro  detta  norme  sul  personale utilizzato dalle
          gestioni  di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva
          provenienza  e  dei  rapporti  giuridici  instaurati con il
          personale   medesimo.  Resta  esclusa  la  possibilita'  di
          assumere   presso   le   amministrazioni  o  di  inquadrare
          personale  non  di  ruolo utilizzato a qualunque titolo, in
          deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              3.  Alla  stessa  data  di  cui  al comma 1 cessano gli
          incarichi  speciali  e  professionali comunque denominati e
          viene  soppressa  l'indennita'  di  cui  all'art.  84 della
          citata legge n. 219 del 1981.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli
          organi  di  controllo,  i  quali  potranno  assoggettare  a
          riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato
          e disporre accertamenti ispettivi".
              "Art.  3  (Fondo  per  gli  interventi  nella citta' di
          Reggio   Calabria).   -   1.   Le   somme   relative   alle
          autorizzazioni  di  spesa  di  cui all'art. 5, comma 3, del
          decreto-legge   8 maggio  1989,  n.  166,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1989,  n.  246, ivi
          comprese  le  disponibilita'  esistenti  nella contabilita'
          speciale  istituita,  ai  sensi  della  medesima normativa,
          presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato di Roma ed
          intestata  "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro
          per   i   problemi   delle   aree   urbane:  particolari  e
          straordinarie  esigenze  della  citta' di Reggio Calabria ,
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per
          essere  riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri.
              2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree
          urbane,  sentito  il sindaco del comune di Reggio Calabria,
          predispone  un piano di riparto delle somme di cui al comma
          1  del  presente  articolo, nel rispetto di quanto previsto
          dall'art.  2,  comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del
          1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del
          1989.
              3.   Per  gli  interventi  di  propria  competenza,  il
          Ministro  per  i problemi delle aree urbane puo' provvedere
          anche  a  mezzo  di  propri  delegati titolari di pubbliche
          funzioni,   ancorche'   non  dipendenti  statali,  mediante
          apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non
          trovano applicazione le norme della legge e del regolamento
          di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I
          relativi   ordini   di  accreditamento  sono  sottoposti  a
          controllo   successivo   e,   se  non  estinti  al  termine
          dell'esercizio  in  cui  sono  stati emessi, possono essere
          trsportati all'esercizio seguente".
              "Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
          A  decorrere  dal  1  gennaio  1995 i mezzi finanziari gia'
          destinati  al  "Fondo  speciale  per  la  cooperazione allo
          sviluppo  di  cui  all'art.  14,  comma 1,  della  legge 26
          febbraio  1987,  n.  49,  sono iscritti in apposita rubrica
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
          esteri.
              2.  Le  disponibilita'  esistenti sul conto corrente di
          tesoreria  intestato  al Fondo speciale per la cooperazione
          allo  sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
          articolo,  le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
          n.  49  del  1987, come sostituito dal comma 7 del presente
          articolo,   e  quelle  derivanti  dalla  realizzazione  dei
          crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato e sono riassegnate,
          con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, ai capitoli della
          rubrica di cui al medesimo comma 1.
              3.  Le  obbligazioni  giuridiche  assunte  a carico del
          Fondo   speciale   per   la   cooperazione   allo  sviluppo
          anteriormente  alla  data  di  cui al comma 1 danno luogo a
          formali  impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
          capitoli  di  spesa,  iscritti  nella  rubrica  di  cui  al
          medesimo comma.
              4.   L'attivita'   della   direzione  generale  per  la
          cooperazione  allo sviluppo continua ad essere disciplinata
          dalla  citata  legge  n.  49  del 1987, come modificata dal
          presente articolo.
              5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
          37  della  presente  legge  sono sostituite dalle seguenti:
          "della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          .
              6. (sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art.
          11, legge 26 febbraio 1987, n. 49).
              7.  (sostituisce  l'art. 14, legge 26 febbraio 1987, n.
          49).
              8.  (sostituisce  il  comma  1  dell'art.  15, legge 26
          febbraio 1987, n. 49).
              9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
          fine del comma sono soppresse.
              10.  (aggiunge  un  periodo  al  comma  4 dell'art. 15,
          legge 26 febbraio 1987, n. 49).
              11.  (sostituisce  il  comma  9  dell'art. 15, legge 26
          febbraio 1987, n. 49).
              12.  Il  comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
              13.  Al  comma  1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
          del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art. 14
          sono  sostituite  dalle  seguenti: "dei pertinenti capitoli
          dell'apposita  rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
          a) .
              14.  Il  comma  3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
              15.  Al  comma  4,  primo  periodo,  dell'art. 37 della
          citata  legge  n.  49  del  1987,  le parole: "sul Fondo di
          cooperazione sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita
          rubrica  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  lettera  a) ; e
          l'ultimo periodo e' soppresso.
              16.   Per   l'accreditamento  di  somme  all'estero  si
          applicano  le  disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
          1985, n. 15.
              17.  La  direzione  generale  per  la cooperazione allo
          sviluppo puo' nominare un consegnatario cassiere.
              18.   Con   apposito   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica,  su  proposta del Ministro degli affari esteri,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  saranno  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento  di esecuzione della
          citata  legge  n.  49  del  1987, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
              19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995.
              Art.  5  (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni
          patrimoniali  gia'  di  pertinenza  delle  cessate gestioni
          fuori  bilancio  dei  Ministeri della difesa e dell'interno
          nonche'  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  cui,
          rispettivamente,  al  comma  12  dell'art.  13,  al comma 4
          dell'art.   9   e  al  comma  6  dell'art.  4  della  legge
          27 dicembre  1989,  n.  409,fatta  eccezione  per i beni di
          consumo  acquistati  con  l'esclusivo apporto del personale
          dipendente,  le cui rimanenze sono destinate agli organismi
          di  cui  al  comma 4 del presente articolo, sono trasferiti
          negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse
          sono state svolte.
              2.  Le  disponibilita' liquide delle gestioni di cui al
          comma  1,  accertate alla data di cessazione delle gestioni
          stesse,  sono  versate  ad apposito capitolo dello stato di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          competenti  capitoli  di  spesa.  I  crediti accertati e le
          obbligazioni  risultanti  alla  stessa  data costituiscono,
          rispettivamente,   accertamenti  ed  impegni  dei  predetti
          capitoli di entrata e di spesa.
              3.  Per assicurare gli interventi di protezione sociale
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica
          17  gennaio  1990, n. 44, a favore del personale militare e
          civile   delle  Forze  armate,  dell'amministrazione  della
          pubblica  sicurezza,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del
          fuoco  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza e dei loro
          familiari,   nonche'  a  favore  del  personale  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   sono   concessi  in  uso  alle
          organizzazioni  di  cui  al  comma  4 i locali demaniali, i
          mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
          i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  saranno  determinati le consistenze ed il valore di
          tali apporti nonche' le relative norme d'uso.
              4.  Per  l'esercizio  delle  attivita' connesse con gli
          interventi  di  protezione  sociale  di  cui al comma 3, le
          amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
          in   concessione  alle  organizzazioni  costituite  tra  il
          personale  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  8 della legge
          11 luglio  1978,  n.  382,  oppure  ad  enti  e  terzi, con
          procedure  negoziali semplificate, secondo le modalita' che
          saranno  stabilite  con  regolamento approvato dai Ministri
          interessati,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da
          emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
              Art.  6  (Concorsi pronostici). - 1. Le riscossioni dei
          giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo
          Stato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile
          1948,  n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
          e  gestiti  ai  sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e
          successive  modificazioni,  vengono versate dai gestori, al
          netto  della  quota  destinata  al  pagamento  dei premi ai
          vincitori  e  dell'eventuale  acconto  d'aggio, al bilancio
          dello  Stato  e,  per la quota del 12,25 per cento relativa
          alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana.
          Vengono  altresi'  versati  dai  gestori  al bilancio dello
          Stato  i  premi non pagati ai vincitori entro il termine di
          decadenza previsto dal regolamento del gioco.
              2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore
          dei  gestori  e  degli  eventuali  premi  richiesti entro i
          termini   regolamentari,   che   non   e'  stato  possibile
          corrispondere  ai vincitori entro tali termini, grava su un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.
              Art. 7 (Fondo a disposizione del Comando generale della
          Guardia  di  finanza).  -  1.  Le  somme di cui all'art. 5,
          secondo  comma,  lettera a), n. 5), della legge 15 novembre
          1973,  n.  734, e successive modificazioni, sono assegnate,
          con  decreti  del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze,
          rubrica  6  -  Corpo  della  guardia  di  finanza, per fini
          assistenziali  in  favore  del  personale  in servizio e in
          congedo  e  per  la  corresponsione  di  premi in danaro ai
          militari  distintisi  in  operazioni  di  servizio, secondo
          modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze.
              2.  Le  eventuali  disponibilita'  del  Fondo di cui al
          presente  articolo  sono versate ad un apposito capitolo di
          entrata  per  la riassegnazione al capitolo di spesa di cui
          al comma 1.
              Art.    8    (Fondi    amministrati    dal    Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
          disponibilita'  esistenti  sui  Fondi di cui al primo comma
          dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art.
          20  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita'
          speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del
          Presidente dellaRepubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche'
          le  somme  non  ancora  utilizzate  di  cui  al terzo comma
          dell'art.  16  della  citata  legge  n.  675 del 1977, come
          modificata dall'art. 9 del decreto - legge 30 gennaio 1979,
          n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
          1979,  n.  91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4
          dell'art.  11  del  decreto  - legge 1 aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n.  181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7
          della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti
          del  Ministro  del  tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
              2.  Sui  capitoli  di  spesa  di  cui  al  comma 1 sono
          iscritte  le  autorizzazioni  che  prevedono conferimenti a
          favore  dei  Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e
          sui   corrispondenti  capitoli  degli  esercizi  successivi
          gravano   gli   oneri   derivanti   dall'attuazione   degli
          interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono
          posti  a  carico dei Fondi e della contabilita' speciale di
          cui allo stesso comma 1.
              3.  Le  obbligazioni  assunte  negli esercizi pregressi
          costituiscono  impegno  a  carico  degli  stanziamenti  dei
          pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
              4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui
          al comma 2 e' esercitato in via successiva.
              Art.  9  (Riserva  Fondo  Lire  UNRRA). - 1. I proventi
          derivanti  dall'utilizzazione  dei  beni  facenti parte del
          patrimonio   della   Riserva   Fondo   Lire  UNRRA  di  cui
          all'accordo  approvato  con  decreto  legislativo 10 aprile
          1948,  n.  1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva
          medesima  affluiscono  all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del
          tesoro,  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
          dello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire
          per   ciascun   anno,   e   del   Ministero   dell'interno,
          rispettivamente,  per il funzionamento del Centro nazionale
          per  la  tutela  dell'infanzia e per il conseguimento degli
          ulteriori fini della Riserva.
              2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
          di  cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
          essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari  sociali e del
          tesoro,  sono  stabiliti  le modalita' per il perseguimento
          dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri
          per   la  gestione  del  relativo  patrimonio  in  modo  da
          garantirne la coerenza con i fini predetti.
              Art.  10 (Spese relative all'organizzazione della DIA).
          -  1. (Aggiunge  due periodi all'art. 2, comma 2-quinquies,
          decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345).
              Art. 11 (Distribuzione di carte d'identita' ai comuni).
          -  1.  Per  il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i
          comuni   effettuano   il   versamento  dell'importo  dovuto
          direttamente  presso  la  sezione  di tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente per territorio, nei modi stabiliti
          dall'art.  230  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
          successive  modificazioni,  ovvero  dall'art.  2  del regio
          decreto-legge   22 dicembre   1927,   n.  2609,  convertito
          dall'art.  1  della  legge  14 giugno  1928,  n.  1325, con
          imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse
          del  Provveditorato  generale  dello Stato - dello stato di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato .
              Art.  12  (Tasse  dei  concorsi a segretario comunale e
          provinciale). 1. A decorrere dalla data di soppressione del
          fondo di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
          le  tasse  di ammissione a concorsi a segretario comunale e
          provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata
          sono  versate  all'ente  locale nell'interesse del quale e'
          indetto  il  concorso,  a  parziale rimborso delle spese da
          esso sostenute.
              2.   Le  tasse  di  ammissione  a  concorsi  cumulativi
          riguardanti  piu'  sedi  sono  versate  dai  concorrenti ad
          apposito  capitolo  dello  stato di previsione dell'entrata
          del  bilancio  dello  Stato. Allo stesso capitolo tutti gli
          enti  locali  appartenenti  alla  classe cui il concorso si
          riferisce  versano  le  quote  di  spesa  non coperte dalla
          predetta  tassa,  sulla  base della ripartizione effettuata
          con decreto del Ministro dell'interno.
              3.  Le  somme affluite al capitolo di entrata di cui al
          comma  2  sono  riassegnate,  con  decreti del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  del Ministero
          dell'interno.
              4. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
          di  cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
          essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
              Art. 13 (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni,
          delle  province,  delle comunita' montane e dei consorzi di
          comuni,  nonche' dei diritti di stato civile dei comuni). -
          1.  Le  somme  di  spettanza  dello  Stato  derivanti dalla
          riscossione  dei  diritti  di  segreteria dei comuni, delle
          province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni,
          nonche'  quelle  derivanti dalla riscossione dei diritti di
          stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli
          enti  locali in appositi capitoli dello stato di previsione
          dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ai
          competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno  per  le  finalita'  di  cui all'art. 42 della
          legge  8 giugno  1962,  n. 604, come modificato dall'art. 6
          della  legge  17 febbraio  1968, n. 107, all'art. 25, comma
          16,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24 aprile  1989,  n.  144,  e
          all'art. 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,   n.   38,  nonche'  all'art.  27  del  decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile  1983,  n.  131,  e  all'art. 7 del
          decreto-legge  31 agosto  1987,  n.  359,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.
              2.  Le  disponibilita'  delle  soppresse gestioni fuori
          bilancio  di  cui  al  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti
          del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'interno.
              Art.   14   (Ministero   dei  lavori  pubblici).  -  1.
          (Sostituisce   il   comma   5   dell'art.  4,  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 6 dicembre
          1947, n. 1501).
              2. Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa
          ai  sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad
          apposito  capitolo  dello  stato di previsione dell'entrata
          del bilancio dello Stato.
              Art.  15  (Contabilita'  speciali  dell'ANAS). - 1. Nel
          bilancio  di  previsione  dell'Azienda  nazionale  autonoma
          delle  strade  (ANAS)  sono  istituiti appositi capitoli di
          entrata  cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria
          sulle  contabilita'  speciali previste, per ciascun ufficio
          compartimentale   della  viabilita',  dall'art.  31,  commi
          quarto  e  quinto,  della  legge  7 febbraio  1961,  n. 59,
          nonche'  quelle  previste  dall'art.  9  del  decreto-legge
          10 febbraio  1977,  n.  19,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 aprile  1977,  n. 106, e dall'art. 2, sesto
          comma,   del   decreto-legge   23 dicembre  1978,  n.  813,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 febbraio
          1979, n. 51.
              2.  Le  entrate  di  cui al comma 1 ed ogni altra somma
          dovuta  da  privati o da altre amministrazioni ed enti, che
          affluisce  ai  capitoli di entrata di cui al medesimo comma
          1,  sono  riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
          ai  pertinenti  capitoli  di spesa per la realizzazione dei
          fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.
              Art.  16 (Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale).   -   1.   A  seguito  della
          soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti
          il Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e
          di  assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4
          e  5  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
          Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento
          degli   Istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale
          operanti  nella  provincia di Trieste, istituito con ordini
          del  Governo  militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e
          n.  80  del  14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di
          cui  all'art.  197  del  testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
          successive  modificazioni,  il Fondo per la mobilita' della
          manodopera,  istituito  dall'art.  28 della legge 12 agosto
          1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei
          progetti  speciali  di  formazione professionale, istituito
          dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e,al fine
          di  assicurare  l'esercizio da parte del predetto Ministero
          delle  relative  funzioni, i finanziamenti in atto previsti
          dalle  norme  sopra  richiamate  sono  versati  in appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
          Ministro  del  tesoro,  ai  pertinenti capitoli di spesa da
          istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.
              2.  Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  sui Fondi di cui al comma 1
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          capitoli  di  spesa  di  cui al medesimo comma 1. I crediti
          accertati  e  le  obbligazioni  risultanti alla stessa data
          costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui
          capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
              3.  Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
          possono esserlo nell'esercizio successivo.
              Art.  17 (Fondi amministrati dal Ministero della marina
          mercantile).  -  1. Le entrate afferenti ai depositi per le
          controversie  della  gente  di mare di cui all'art. 350 del
          codice   della   navigazione,   alla   vendita  di  oggetti
          appartenenti  a  persone  morte  o scomparse in mare di cui
          all'art.  195  del  codice  della  navigazione, ai depositi
          cauzionali  per  danni causati da navi ad impianti ed opere
          portuali  di  cui all'art. 75 del codice della navigazione,
          ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli
          articoli  508  e  511  del  codice  della  navigazione,  al
          collocamento   della   gente   di  mare  di  cui  al  regio
          decreto-legge  24 maggio  1925,  n.  1031, convertito dalla
          legge  18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui
          alla  legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi
          per  spese  relative  ad  inchieste  formali  sulle cause e
          responsabilita' dei sinistri di cui all'art. 583 del codice
          della  navigazione,  nonche'  ai  depositi  di terzi per le
          spese  di  istruttoria  delle concessioni demaniali, di cui
          agli  articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione
          del   codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli
          dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
          Stato  per  la riassegnazione, con decreti del Ministro del
          tesoro,  a  capitoli  di  spesa da istituire nello stato di
          previsione del Ministero della marina mercantile.
              2. Al personale civile assunto con contratto di diritto
          privato  presso  gli  uffici di collocamento della gente di
          mare  e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  4-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il
          credito  peschereccio  di  cui  all'art. 13, comma 1, della
          legge  28 agosto  1989,  n.  302,  sono versate in apposito
          capitolo   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
          Ministro  del  tesoro,  ad  apposito  capitolo  di spesa da
          istituire  nello  stato  di  previsione del Ministero della
          marina mercantile.
              4. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti
          correnti  postali  o  bancari  devono  essere  versate  sui
          capitoli  di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici
          di  collocamento  della gente di mare e movimento ufficiali
          sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
              Art.   18  (Istituto  superiore  di  sanita).  -  1.  I
          contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui
          all'art.  2,  terzo  e  quarto  comma, della legge 7 agosto
          1973,  n.  519,  nonche' i fondi relativi alle attivita' di
          cui  all'art.  5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 dicembre
          1987,  n.  531,  ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio
          1988,  n.  27,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di
          contabilita'  generale dello Stato. I pareri previsti dalle
          vigenti  norme  di  contabilita' sono sostituiti dal parere
          del  comitato  amministrativo  dell'Istituto, reso ai sensi
          della citata legge n. 519 del 1973.
              2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita'
          di  cui  al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo
          della  competente  Ragioneria  centrale  e  della Corte dei
          conti  mediante rendiconto annuale finanziario delle spese,
          reso  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli 4 e 7 del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
              Art.   19   (Gestioni   commissariali  governative  che
          esercitano  pubblici servizi di trasporto). - 1. I proventi
          del  traffico  e  fuori traffico e gli altri introiti delle
          gestioni  commissariali governative di cui all'art. 3 della
          legge  15 dicembre  1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi
          bilanci  autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio
          dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.
              2.  Il  commissario  governativo presenta il rendiconto
          annuale  della  gestione  nelle  forme  e  con le modalita'
          stabilite  ai  sensi  del  comma 6 dell'art. 3 della citata
          legge  n.  385  del 1990. Detto rendiconto, corredato della
          relazione   del   collegio   dei  revisori,  e'  sottoposto
          all'approvazione   del   Ministro   dei   trasporti  ed  e'
          successivamente  inoltrato  alla Ragioneria centrale che ne
          cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.
              Art.  20  (Esclusione dalla soppressione delle gestioni
          fuori   bilancio).   -  1.  Alle  gestioni  fuori  bilancio
          menzionate  nella  presente  legge  le cui entrate derivano
          prevalentemente  da  contribuzioni da parte degli associati
          ovvero  dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o
          degli  acquirenti,  di  beni  e  servizi, con esclusione di
          quelle  di  cui all'art. 5, e non superano annualmente, per
          ciascun  organo  gestirono,  l'importo di lire 100 milioni,
          escluse  le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni
          confiscati  ai  sensi  del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
          230,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8,
          comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
              2.  Sulle  gestioni  di  cui al comma 1 il controllo si
          esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
          1041, e successive modificazioni.
              3.  L'importo  di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
          ogni  due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
          esso  venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative
          gestioni  sono  ricondotte  al  bilancio dello Stato con le
          procedure previste dalla presente legge.".