Art. 94.
(Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia
dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia
iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello
diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e
le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della disabilita'
intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in
particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di
autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita
quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su
richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate,
dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie
locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed
esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per
l'accertamento delle condizioni di invalidita' e la conseguente
erogazione di indennita', secondo la legge in vigore, delle persone
affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute
ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai
medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di
valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamita' naturali, di cui all' articolo 80, comma 29,
si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il temine per l'installazione degli apparecchi misuratori
fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei
titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante
norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al
30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di
personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e
delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti
territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali
delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi
formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in
forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con
soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture
specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi
specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche
comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata
quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale,
il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della
presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003
a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui
all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in
compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti
della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo,
rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la
progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche
per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
primo periodo, della presente legge e' concesso nella misura di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i
territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Note all'art. 94:
- Il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002.
n. 115, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L. Si
trascrive il testo dell'art. 115, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al
difensore di persona ammessa al programma di protezione dei
collaboratori di giustizia). - 1. L'onorario e le spese
spettanti al difensore di persona ammessa al programma di
protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalita' previste
dall'art. 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo
degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso
da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese
documentate e le indennita' di trasferta nella misura
minima consentita.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
Si trascrive il testo dell'art. 3:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia di imposta sugli intrattenimenti) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2000, n.
40. Si trascrive il testo dell'art. 11:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
alla data del 1 gennaio 2000 non siano dotati degli
appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal
giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare,
in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo
certificano i corrispettivi mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992
del Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il
contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti
adempimenti contabili previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
Si trascrive il testo dell'art. 13 come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 13 (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome e' istituito il Garante del
contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo collegiale costituito da tre
componenti scelti e nominati dal Presidente della
Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata
nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale
delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in
attivita' di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e
ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a
riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate,
rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del
Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile
tenendo presenti professionalita', produttivita' ed
attivita' gia' svolta. Le funzioni di Presidente sono
svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di
cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti
sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla
lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui
alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai
componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni
regionali delle entrate presso le quali lo stesso e'
istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici
competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di
finanza competente nonche' agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita'
dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei
loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di
zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere
esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'art. 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle
finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando
gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le
relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.".
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
(Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1999, n. 201.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art.
34, comma 3:
"3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche
con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si trascrive il testo dell'art. 162, comma 6:
"6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per
le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n.
302, supplemento ordinario.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e
successive modificazioni, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento
ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie imprese). -
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, che dal 1 gennaio 1999
al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso,
in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito di
imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di
lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio
1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta
successivi. Il credito di imposta non puo' comunque
superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in
ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima
assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6
dell'art. 3.
2. Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire
annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo
indeterminato che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
cento.
3. Le unita' produttive delle imprese devono essere
ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del
collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione,
calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la
definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia
superiore alla media nazionale risultante dalla medesima
rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o
con quelle per le quali la Commissione delle Comunita'
europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con
decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con
decisione n. SG [97] D/4949 del 30 giugno 1997, nonche'
nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate
in province nelle quali il tasso di disoccupazione
accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT,
sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La
disposizione di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'art. 3 della
presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
art. 3, trovano applicazione nei limiti della regola de
minimis prevista dalla comunicazione della Commissione
delle Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo
1996, e alle altre condizioni di cui al citato art. 4 della
legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ed e' comunque
riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere
fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore
aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei
confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa.
Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
per i settori esclusi di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del
6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi ai sensi della
predetta comunicazione purche' non venga superato il limite
massimo di lire 180 milioni nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo
periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli
ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno
carico sulle quote messe a riserva dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' per
la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al
comma 1.".