Art. 94.
                        (Disposizioni varie)

   1.  Nei  comuni  con  sede  di  tribunale e' mantenuta l'autonomia
dell'Ufficio  unico  delle  entrate.  Ove questa sia stata soppressa,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   essa  e'  ripristinata  con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
competenti amministrazioni.
   2.  All'articolo  115, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  in cui il difensore sia
iscritto  nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello
diverso  da  quello  dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'articolo  82,  comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e
le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
   3.  In  considerazione  del  carattere specifico della disabilita'
intellettiva  solo  in  parte  stabile,  definita  ed  evidente, e in
particolare  al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di
autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita
quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su
richiesta  corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate,
dalle  competenti  commissioni  insediate presso le aziende sanitarie
locali  o  dal  proprio  medico di base, in situazione di gravita' ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, ed
esentate   da   ulteriori   successive   visite   e   controlli.  Per
l'accertamento  delle  condizioni  di  invalidita'  e  la conseguente
erogazione  di  indennita', secondo la legge in vigore, delle persone
affette  dal  morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute
ad  accogliere  le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai
medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di
valutazione Alzheimer.
   4.  Fra  le calamita' naturali, di cui all' articolo 80, comma 29,
si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
   5.  Il  temine  per  l'installazione  degli  apparecchi misuratori
fiscali  o  delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei
titoli  di  accesso,  di  cui all'articolo 11 del regolamento recante
norme  per  la  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia  di  imposta  sugli  intrattenimenti,  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al
30 giugno 2003.
   6.  Al  fine  di  accrescere  la presenza e la professionalita' di
personale  italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e
delle  istituzioni  europee,  le amministrazioni pubbliche e gli enti
territoriali,  per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali
delle   amministrazioni   interessate,   nell'ambito   dei  programmi
formativi  e  delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in
forma  consorziata  o  associata,  ovvero  mediante  convenzioni  con
soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture
specialistiche  universitarie  e  di  alta  formazione europea, corsi
specialistici  e  di aggiornamento del proprio personale su tematiche
comunitarie ed internazionali.
   7.  All'articolo  13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata
quadriennale  ed  e'  rinnovabile  tenendo presenti professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta".
   8.  All'articolo  13  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale,
il  Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo
stato  dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale".
   9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della
presente  legge  riferite  al  decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
   10.  E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003
a  favore  del  Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
   11.  I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  ai  fini  di cui
all'articolo  162,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, possono essere utilizzati in
compensazione  della parte capitale di precedenti finanziamenti per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
   12.  Per  fronteggiare  la crisi occupazionale del Parco nazionale
d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise  e  del Parco del Gran Sasso e dei Monti
della  Laga  e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo,
rispettivamente,  di  2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005.
   13.   Le   disposizioni   relative   al   Fondo  rotativo  per  la
progettualita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,  della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche
per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
   14.  Il  contributo  di  cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
primo  periodo,  della  presente  legge e' concesso nella misura di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i
territori  individuati  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 94:
              - Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia di spese di giustizia, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002.
          n.  115,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 giugno  2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L. Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  115, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al
          difensore di persona ammessa al programma di protezione dei
          collaboratori  di  giustizia).  -  1. L'onorario e le spese
          spettanti  al  difensore di persona ammessa al programma di
          protezione  di  cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82,  e  successive  modificazioni,  sono  liquidati dal
          magistrato   nella  misura  e  con  le  modalita'  previste
          dall'art.  82  ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
          84.  Nel  caso  in  cui il difensore sia iscritto nell'albo
          degli  avvocati  di un distretto di Corte d'appello diverso
          da  quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
          all'art.   82,   comma 2,   sono  sempre  dovute  le  spese
          documentate  e  le  indennita'  di  trasferta  nella misura
          minima consentita.".
              - La  legge  5 febbraio  1992, n. 104 (Legge-quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate)  e'  stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  17 febbraio  1992, n. 39, supplemento ordinario.
          Si trascrive il testo dell'art. 3:
              "Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre  1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la
          semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in
          materia   di   imposta   sugli  intrattenimenti)  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 febbraio 2000, n.
          40. Si trascrive il testo dell'art. 11:
              "Art.  11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
          I  soggetti  di  cui  all'art.  74-quater  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          quelli  previsti  dall'art.  2  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
          dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
          alla  data  del  1  gennaio  2000  non  siano  dotati degli
          appositi   apparecchi  misuratori  fiscali  o  biglietterie
          automatizzate,  emettono  i titoli di accesso a partire dal
          giorno  dell'installazione  dell'apparecchio da effettuare,
          in  ogni  caso,  entro  il  30 giugno 2000. In tale periodo
          certificano   i   corrispettivi   mediante  rilascio  della
          ricevuta  fiscale  di  cui all'art. 8 della legge 10 maggio
          1976,   n.   249,  o  dello  scontrino  fiscale  manuale  o
          prestampato  a  tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992
          del  Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il
          contrassegno  del  concessionario  di  cui  all'art. 17 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
          la  numerazione  progressiva, provvedendo ai corrispondenti
          adempimenti  contabili  previsti dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 633 del 1972 e decreto del Presidente
          della Repubblica n. 640 del 1972.
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
              - La  legge  27 luglio  2000,  n.  212 (Disposizioni in
          materia  di  statuto dei diritti del contribuente) e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
          Si  trascrive  il  testo dell'art. 13 come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  13  (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
          direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
          delle   province  autonome  e'  istituito  il  Garante  del
          contribuente.
              2.  Il  Garante  del  contribuente,  operante  in piena
          autonomia,   e'   organo   collegiale   costituito  da  tre
          componenti   scelti   e   nominati   dal  Presidente  della
          Commissione  tributaria  regionale o sua sezione distaccata
          nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale
          delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
                a) magistrati,  professori  universitari  di  materie
          giuridiche  ed  economiche,  notai,  sia  a  riposo  sia in
          attivita' di servizio;
                b) dirigenti   dell'amministrazione   finanziaria   e
          ufficiali  generali e superiori della Guardia di finanza, a
          riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
          ciascuna     direzione     regionale     delle     entrate,
          rispettivamente,  per  i  primi, dal direttore generale del
          Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
          generale della Guardia di finanza;
                c) avvocati,   dottori  commercialisti  e  ragionieri
          collegiati,  pensionati,  scelti  in una terna formata, per
          ciascuna  direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
          ordini di appartenenza.
              3.  L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile
          tenendo   presenti   professionalita',   produttivita'   ed
          attivita'  gia'  svolta.  Le  funzioni  di  Presidente sono
          svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di
          cui  alla  lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti
          sono  scelti  uno  nell'ambito  delle categorie di cui alla
          lettera  b)  e  l'altro  nell'ambito delle categorie di cui
          alla lettera c) del comma 2.
              4.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          determinati   il   compenso  ed  i  rimborsi  spettanti  ai
          componenti del Garante del contribuente.
              5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
          al  Garante  del  contribuente dagli uffici delle direzioni
          regionali  delle  entrate  presso  le  quali  lo  stesso e'
          istituito.
              6.  Il  Garante  del  contribuente, anche sulla base di
          segnalazioni  inoltrate  per iscritto dal contribuente o da
          qualsiasi    altro   soggetto   interessato   che   lamenti
          disfunzioni,     irregolarita',     scorrettezze,    prassi
          amministrative  anomale  o  irragionevoli o qualunque altro
          comportamento  suscettibile  di  incrinare  il  rapporto di
          fiducia   tra   cittadini  e  amministrazione  finanziaria,
          rivolge  richieste  di  documenti o chiarimenti agli uffici
          competenti,  i  quali  rispondono  entro  trenta  giorni, e
          attiva  le  procedure  di  autotutela nei confronti di atti
          amministrativi  di accertamento o di riscossione notificati
          al  contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
          l'esito  dell'attivita'  svolta  alla direzione regionale o
          compartimentale  o  al  comando  di  zona  della Guardia di
          finanza   competente  nonche'  agli  organi  di  controllo,
          informandone l'autore della segnalazione.
              7.  Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
          ai   dirigenti  degli  uffici  ai  fini  della  tutela  del
          contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
              8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
          agli  uffici  finanziari  e di controllare la funzionalita'
          dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
          nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
              9.  Il  Garante del contribuente richiama gli uffici al
          rispetto  di  quanto  previsto  dagli articoli 5 e 12 della
          presente legge.
              10.  Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
          rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
              11.  Il  Garante  del  contribuente individua i casi di
          particolare  rilevanza  in  cui  le  disposizioni in vigore
          ovvero  i comportamenti dell'amministrazione determinano un
          pregiudizio  dei  contribuenti  o  conseguenze negative nei
          loro   rapporti   con  l'amministrazione,  segnalandoli  al
          direttore  regionale  o  compartimentale o al comandante di
          zona  della  Guardia  di  finanza  competente e all'ufficio
          centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
          eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
          Ministro  delle  finanze  i  casi  in  cui  possono  essere
          esercitati  i  poteri  di  rimessione  in  termini previsti
          dall'art. 9.
              12.  Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
          una  relazione  sull'attivita'  svolta  al  Ministro  delle
          finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
          compartimentali  delle  dogane  e del territorio nonche' al
          comandante  di  zona della Guardia di finanza, individuando
          gli  aspetti  critici  piu'  rilevanti  e  prospettando  le
          relative soluzioni.
              13.  Il  Ministro  delle  finanze riferisce annualmente
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  ordine  al
          funzionamento  del  Garante del contribuente, all'efficacia
          dell'azione  da  esso svolta ed alla natura delle questioni
          segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
          segnalazioni del Garante stesso.
              13-bis.  Con  relazione annuale, il Garante fornisce al
          Governo  ed  al  Parlamento  dati e notizie sullo stato dei
          rapporti  tra fisco e contribuenti nel campo della politica
          fiscale.".
              - Il   decreto   legislativo  27 luglio  1999,  n.  297
          (Riordino  della  disciplina  e snellimento delle procedure
          per  il  sostegno  della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  la  diffusione  delle tecnologie, per la mobilita' dei
          ricercatori)  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1999, n. 201.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504
          (Riordino  della  finanza  degli enti territoriali, a norma
          dell'art.  4  della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          305, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art.
          34, comma 3:
              "3.   Lo   Stato   potra'   concorrere,   altresi',  al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane, anche
          con  un  fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
          cui   quantificazione   annua   e'   demandata  alla  legge
          finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5 agosto  1978, n. 468, come modificata dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 362.".
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali) e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si trascrive il testo dell'art. 162, comma 6:
              "6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
          finanziario   complessivo.   Inoltre   le   previsioni   di
          competenza   relative  alle  spese  correnti  sommate  alle
          previsioni  di  competenza  relative alle quote di capitale
          delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
          obbligazionari    non   possono   essere   complessivamente
          superiori  alle  previsioni  di  competenza  dei  primi tre
          titoli  dell'entrata  e  non  possono  avere altra forma di
          finanziamento,  salvo  le eccezioni previste per legge. Per
          le  comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
          delle entrate".
              - La   legge   28 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
          razionalizzazione   della   finanza   pubblica)   e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 1995, n.
          302, supplemento ordinario.
              - La  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
          pubblica   per   la   stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  e
          successive   modificazioni,   e'   stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  1998, n. 302, supplemento
          ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 4:
              "Art.  4  (Incentivi per le piccole e medie imprese). -
          1.  Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto
          18 settembre   1997   del   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, che dal 1 gennaio 1999
          al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso,
          in  conformita'  alla disciplina comunitaria, un credito di
          imposta  per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di
          lire  annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio
          1999  e  a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta
          successivi.   Il  credito  di  imposta  non  puo'  comunque
          superare  l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in
          ciascuno  dei  tre periodi di imposta successivi alla prima
          assunzione.  Si  applicano  le condizioni di cui al comma 6
          dell'art. 3.
              2.  Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire
          annue   per   ogni  lavoratore  disabile  assunto  a  tempo
          indeterminato  che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
          cento.
              3.  Le  unita'  produttive  delle imprese devono essere
          ubicate  nei  territori  delle sezioni circoscrizionali del
          collocamento  nelle quali il tasso medio di disoccupazione,
          calcolato  riparametrando  il  dato  provinciale secondo la
          definizione  allargata  ISTAT,  rilevata  per  il 1998, sia
          superiore  alla  media  nazionale risultante dalla medesima
          rilevazione  e  che  siano  confinanti  con  le aree di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del
          Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o
          con  quelle  per  le  quali  la Commissione delle Comunita'
          europee  ha  riconosciuto  la  necessita' di intervento con
          decisione   n.  836  dell'11 aprile  1997,  confermata  con
          decisione  n.  SG  [97]  D/4949 del 30 giugno 1997, nonche'
          nelle  aree  di  crisi  di  cui  all'art.  1,  comma 1, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate
          in   province   nelle  quali  il  tasso  di  disoccupazione
          accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT,
          sia  superiore  del  20  per cento alla media nazionale. La
          disposizione  di  cui  all'art.  4  della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'art. 3 della
          presente  legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
          1999,  le  disposizioni  di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
          art.  3,  trovano  applicazione  nei limiti della regola de
          minimis  prevista  dalla  comunicazione  della  Commissione
          delle   Comunita'   europee  96/C  68/06  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo
          1996, e alle altre condizioni di cui al citato art. 4 della
          legge  n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
          artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
          isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
              4.  Il  credito  di  imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione   del   reddito   imponibile   ed   e'  comunque
          riportabile  nei periodi di imposta successivi, puo' essere
          fatto  valere  ai  fini  del  versamento  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle   persone   giuridiche   e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  anche  in  compensazione  ai  sensi  del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  per  i soggetti nei
          confronti  dei quali trova applicazione la nuova normativa.
          Il  credito  di  imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
          non  limita  il  diritto  al  rimborso  di imposte ad altro
          titolo spettante.
              5.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          per  i  settori  esclusi  di  cui  alla comunicazione della
          Commissione  delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del
          6 marzo  1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con
          altri   benefici  eventualmente  concessi  ai  sensi  della
          predetta comunicazione purche' non venga superato il limite
          massimo di lire 180 milioni nel triennio.
              6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'ultimo
          periodo  del  comma  3,  valutati  in  lire 25 miliardi per
          ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 3
          del  decreto-legge  20 gennaio  1998, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52.  Gli
          ulteriori   oneri  derivanti  dal  presente  articolo fanno
          carico   sulle   quote   messe   a   riserva  dal  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
          sede  di  riparto  delle risorse finanziarie destinate allo
          sviluppo  delle  aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono stabilite le modalita' per
          la  regolazione  contabile dei crediti di imposta di cui al
          comma 1.".