ART. 100
    PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
              ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
                  (art. 14 sequenza del 24-2-2000)

   1.  Le  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero  promuovono
progetti  di  miglioramento  dell'offerta formativa, ivi compresi gli
interventi  a  favore  di  problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri  da  definire nella contrattazione integrativa presso il MAE,
fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
   2.  I  progetti  devono  definire,  oltre  che gli obiettivi e gli
elementi  di  valutazione circa i risultati attesi, in particolare la
programmazione  delle  attivita' aggiuntive del personale in servizio
nonche'  l'eventuale  raccordo  con  le  iniziative  di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
   3.  Gli  oneri  derivanti  dal  presente articolo sono determinati
nella  misura  annua  necessaria a compensare le attivita' svolte dal
personale  docente  e  ATA  in  relazione ai progetti delle scuole e,
comunque,  nel  limite  di  euro  1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le
somme  eventualmente  non  utilizzate, in ogni esercizio finanziario,
confluiscono  nel  fondo d'istituto delle scuole metropolitane di cui
all'art. 82.