ART. 101 - FERIE
               (art. 4 accordo successivo 11-12-1996)

   1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
presso  le  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero, la durata
delle ferie e' determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono
4  giorni  lavorativi  per festivita' soppresse; ai fini del relativo
computo il sabato e' considerato giorno lavorativo.
   2.  I periodi di sospensione delle attivita' didattiche, durante i
quali,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 9, vanno fruite le ferie del
personale  docente,  sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel
paese   estero  sede  dell'istituzione  scolastica  italiana.  3.  Il
godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo
che   il   comma   11  del  citato  art.  13  assicura  al  personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  nel  periodo  1 luglio - 31
agosto,  va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico
locale
   4.  E' assicurata all'interessato la fruizione dell'intero periodo
di  ferie  a  cui  ha  titolo nei casi di trasferimento tra paesi con
differenti   calendari   scolastici  locali,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.