ART. 102 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
                  (art. 16 sequenza del 24-2-2000)

   1.  Per  la  copertura  dei posti di insegnamento del contingente,
temporaneamente   vacanti,   degli   spezzoni  di  orario  e  per  la
sostituzione   del   personale   con   rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  temporaneamente  assente,  si  stipulano  contratti di
lavoro  a tempo determinato, con le modalita' previste dall'art. 19 e
dall'art. 37, commi 1, 2 e 3.
   2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale
docente  con  incarico  a  tempo  determinato  viene parametrata alla
retribuzione   dell'analogo   personale   in  servizio  nelle  scuole
metropolitane,  ovvero  -  solo  per  i  residenti - a quella locale,
qualora   piu'   favorevole.   Per  il  personale  non  residente  la
retribuzione  complessiva  e' costituita da una retribuzione di base,
pari  alla  retribuzione  dell'analogo  personale  in  servizio nelle
scuole  metropolitane  e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato
alla  durata  del  contratto  stipulato,  individuato  in  una  quota
percentuale   variabile  dell'indennita'  di  sede  prevista  per  il
personale  a  tempo  indeterminato  in servizio nelle scuole italiane
all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata
rispetto a quella allo stato percepita.
   3.  Le nuove modalita' per la costituzione delle graduatorie e per
il  conferimento  delle  supplenze  dovranno essere raccordate con le
disposizioni  generali in materia di conferimento delle supplenze, di
competenza del MIUR.