ART. 103 - ORARI E ORE ECCEDENTI
                  (art. 17 sequenza del 24-2-2000)

   1.  Si  conferma  per  il  personale  docente,  in  servizio nelle
istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero,  l'orario di servizio
previsto per i docenti in territorio metropolitano.
   2.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  saranno  definiti i
criteri  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  e  l'analisi  delle
attivita'  di  insegnamento  svolte  nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie  straniere  al  fine  di  verificarne  il  raccordo con
l'orario  di insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai
sensi del CCNL.
   3.  Le  ore  eccedenti  l'orario  di  insegnamento non costituenti
cattedra  verranno  attribuite con le procedure di cui all'art. 28 e,
in   caso   di   indisponibilita'   del  personale  docente  a  tempo
indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
   4.   Nel  caso  di  oggettiva  impossibilita'  di  reperimento  di
personale   a  tempo  determinato,  ovvero  in  casi  di  particolare
strutturazione  di  cattedre  superiori alle 18 ore, le ore eccedenti
saranno  distribuite  tra  il  personale  a  tempo indeterminato, con
priorita'  ai  docenti  che  manifestino  la loro disponibilita', nei
limiti  massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole
del territorio metropolitano.