ART. 104 - MOBILITA' TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO
           (art. 6, comma 2, accordo successivo 11-12-96)

   1.  I  trasferimenti  di  ufficio  per soppressione di posto o per
incompatibilita'  di  permanenza  nella sede possono essere disposti,
per  il  personale  docente  ed  ATA,  anche  su posti di istituzioni
scolastiche  di  tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui
il  personale  ha  prestato  servizio,  ovvero,  da  corsi a scuole e
viceversa,  purche'  il  personale  vi  abbia titolo sulla base della
funzione  di  destinazione. Essi possono aver luogo nell'ambito della
medesima   circoscrizione   consolare   o,   in   subordine,  di  una
circoscrizione   consolare  limitrofa,  anche  di  aree  linguistiche
diverse,  per  le quali sia stato accertato il requisito di idoneita'
nelle  prove  di  selezione  e,  comunque,  dopo  avere effettuato le
procedure  di mobilita' di ufficio nell'ambito della circoscrizione o
dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono
essere  disposti  su  posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni
relative   ai   trasferimenti   di   ufficio   precedono  quelle  per
trasferimenti a domanda.
   2.  Anche  i  trasferimenti  a  domanda possono essere disposti su
posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle
istituzioni   in   cui  il  personale  ha  prestato  servizio  o  per
circoscrizioni  consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime
condizioni di cui al comma 1.
   3.  Ulteriori  modalita'  e  criteri  sono determinati nell'ambito
della contrattazione integrativa nazionale di cui all'art. 97.
   4. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento
puo' essere disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio,
sui   posti   disponibili   in  altre  scuole  europee.  In  caso  di
soppressione   di   posto   nelle   scuole  medesime,  il  personale,
conseguentemente  trasferito  d'ufficio,  ha  titolo  alla precedenza
assoluta  su  posti  in  altre  scuole  europee,  ove disponibili. Le
modalita' ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti
con la contrattazione decentrata nazionale.