ART. 107
        MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO
                    DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
             (art. 3 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  L'accertamento  di  cui  al  precedente art. 106 e' effettuato
sulla base di prove strutturate.
   A  tal  fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna
delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti  che  aspirano  alle istituzioni scolastiche diverse dalle
   scuole  europee (la prova dovra' verificare la adeguata conoscenza
   della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti  che  aspirano  alle  scuole europee (per i quali la prova
   dovra'  verificare  se il grado di conoscenza della lingua o delle
   lingue  straniere  consente la piena integrazione in uno specifico
   contesto educativo e plurilingue);
c) docenti   che   aspirano   ai  lettorati  di  italiano  presso  le
   universita'  straniere  (per i quali la prova dovra' verificare se
   il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente
   la   piena   integrazione   in   un   contesto   universitario   e
   pluriculturale);
d) personale ATA.

   Per  ciascuna  delle  tre  tipologie  di  istituzioni  di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), nonche' per il personale ATA, saranno
predisposti  distinti  questionari  nelle  lingue  francese, inglese,
tedesca e spagnola.
   2.  Salvo  quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente
puo' chiedere di sostenere la prova per piu' tipologie di istituzioni
e  per  piu'  aree  linguistiche.  Analogamente il personale ATA puo'
partecipare per piu' aree linguistiche.
   3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero puo' essere
destinato  soltanto il personale dello Stato in possesso di specifici
requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo
a  sostenere  la prova di accertamento linguistico per i lettorati di
italiano  presso  le  Universita'  straniere i candidati appartenenti
alle seguenti categorie:
a) docenti  di  italiano  delle  scuole secondarie di primo o secondo
   grado;
b) docenti  di  lingue  straniere  delle scuole secondarie di primo o
   secondo   grado,   che  abbiano  superato,  nell'ambito  di  corsi
   universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
   secondo  la  tabella  di omogeneita' del MIUR allegata ai bandi di
   concorsi  per  titoli  ed esami emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed
   1-4-1999.

   4.  Per  la  predisposizione  dei questionari di cui al precedente
comma  1  e  la relativa assistenza tecnica, il MAE puo' avvalersi di
apposita  Agenzia specializzata, purche' qualificata o certificata in
materia di prove strutturate linguistiche.