ART. 108 - VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
             (art. 4 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  La  valutazione  della  prova di accertamento della conoscenza
della  lingua  straniera  e'  effettuata  in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
   2.  Al  termine  di  ogni  giornata  di  effettuazione delle prove
strutturate  l'apposita  commissione, nominata dal Direttore Generale
per  la  Promozione  e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col
MIUR,  redige  appositi  elenchi dei candidati che le hanno superate,
con l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le
prove  i  nominativi  di  tali candidati saranno inseriti in appositi
elenchi  generali,  redatti  in stretto ordine alfabetico, e distinti
per  ciascun  codice  funzione, per ciascuna area linguistica, per le
scuole europee e per lettorati.
   3.  Il  personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il
titolo  professionale  di  accertamento della conoscenza della lingua
straniera  che  conserva  la  validita'  per  i  successivi nove anni
scolastici.