ART. 109
     RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
             (art. 5 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  Le  graduatorie  permanenti, distinte per codici funzione, per
ogni  area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono
aggiornate ogni tre anni.
   2.  Nelle  graduatorie  sono indicati, per ciascun concorrente, il
punteggio  attribuito  nelle  prove  di accertamento della conoscenza
della  lingua  straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati  e  il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha
luogo  sulla  base della tabella di valutazione allegata, che prevede
un  massimo  di  80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli  professionali  e  20  per  i titoli di servizio. A parita' di
punteggio  complessivo,  l'ordine  in  graduatoria  sara' determinato
sulla  base  dei  titoli  di  preferenza previsti dall'art. 5 del DPR
9-5-1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
   3.  Il  MAE  procede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al
comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento   nelle   stesse  del  personale  il  cui  titolo  di
   accertamento  linguistico  conserva  la  validita',  come indicato
   all'art.  108,  comma  3.  Tale  personale ha, per altro, titolo a
   richiedere   l'aggiornamento   del   proprio   punteggio   con  la
   valutazione    dei    titoli   conseguiti   successivamente   alla
   costituzione  delle  graduatorie  in  cui  risulti gia' inserito e
   considerati  valutabili  dalla  tabella  D  allegata  al  presente
   contratto;
b) depennamento  dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo
   di  accertamento  linguistico,  che  ha  dato luogo all'inclusione
   nella  graduatoria,  non  conserva  validita'  nei  termini  sopra
   indicati;
c) depennamento  dalle  graduatorie  del  personale  che ha subito un
   provvedimento  disciplinare  superiore  alla  censura  e non abbia
   ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento   dalle  graduatorie  del  personale  che  sia  stato
   restituito  ai ruoli metropolitani per incompatibilita', ovvero ai
   sensi  dell'art. 97, che sia restituito ai ruoli metropolitani per
   ragioni di servizio;
e) depennamento  dalle  graduatorie  del  personale  che  abbia  gia'
   prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee
   un  periodo  di  servizio  di durata complessivamente superiore ai
   dieci anni;
f) depennamento  dalle graduatorie delle scuole europee del personale
   che abbia gia' prestato servizio nelle stesse.

   4.  Le  graduatorie  permanenti,  sono aggiornate entro il mese di
febbraio,  per consentire un regolare avvio dell'anno scolastico, con
le  modalita'  e  i  criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono
inoltre   affisse  all'albo  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  -
Direzione  Generale  per  la  Promozione e la Cooperazione Culturale,
Uff. IV - e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi
abbia  interesse  ha  facolta'  di prenderne visione entro il termine
anzidetto e puo', entro tale termine, presentare reclamo scritto, per
errori  od  omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione  Culturale,  Uff.  IV,  che,  esaminanti i reclami, puo'
rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
   Delle  decisioni  assunte,  e  delle sintetiche motivazioni che le
hanno  supportate,  e'  data  comunicazione  agli  interessati  ed ai
controinteressati    mediante    affissione   all'albo   dell'Ufficio
anzidetto.
   5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei
requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore
Generale  per  la  Promozione  e la Cooperazione Culturale approva le
graduatorie,  che  sono  pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV,
mediante  affissione.  Avverso  i  risultati  di tale procedimento e'
ammesso  reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di
affissione.  La decisione dell'Ufficio va assunta entro 10 giorni dal
ricevimento del reclamo.