ART. 110
      GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
             (art. 6 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  Ogni  anno,  dopo  le  operazioni  relative  ai  trasferimenti
riservati  al  personale  gia'  in  servizio  all'estero,  i posti di
contingente  eventualmente  rimasti  vacanti  sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie  permanenti.  Il  MAE  rende  note  entro il 31 agosto di
ciascun anno le sedi disponibili.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1 la D.G.P. C.C. del MAE, previa
attivazione  delle  relazioni sindacali, individua la tipologia ed il
numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni
di  trasferimento.  L'elenco  dei  posti  individuati  viene  affisso
all'albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MIUR.
   3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di cui sopra il MAE
attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato
nelle graduatorie permanenti.
   4.  A  tal fine il MAE trasmette al personale cosi' individuato il
telegramma  di  preavviso  della  destinazione  unitamente all'elenco
delle   sedi   disponibili,   invitandolo   ad  indicare  le  proprie
preferenze.
   5.  Il  personale, una volta accettata la destinazione all'estero,
e'  depennato dalla graduatoria per la quale e' stato nominato. Detto
personale,  al  compimento  del  proprio  mandato, potra' chiedere di
essere   reinserito   nelle   graduatorie   in   occasione  del  loro
aggiornamento.
   6.  Il  personale  che  non  accetta  la  destinazione o che, dopo
l'accettazione,  non  assume  servizio,  viene  depennato da tutte le
graduatorie  e  potra'  esservi,  a  domanda,  reinserito soltanto al
momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.