ART. 111 - ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE STRAORDINARIE
             (art. 7 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  Nei  casi  di  sopravvenuta,  urgente  necessita' di assegnare
personale  ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso  alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o
per  mancanza  di  graduatorie  appartenenti  a  classi  di  concorso
aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali e' prevista,
a seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del
medesimo dicastero 10.11.1998, n. 448, una corrispondenza automatica,
l'Amministrazione,  nel  rispetto  delle norme contenute nel presente
capo,  ha  facolta'  di  attingere  alle  graduatorie  di  altre aree
linguistiche,  con  il  consenso  dell'interessato,  ad eccezione dei
posti di lettorato.
   2.  Qualora  non  fosse  possibile  attuare le procedure di cui al
precedente  comma,  potranno  essere  indette  prove straordinarie di
accertamento   linguistico   prima   della   scadenza  del  triennio,
limitatamente  ai  codici  funzione  richiesti.  L'indizione di prove
straordinarie  non  comporta, in relazione a tali codici funzione, lo
slittamento di quelle ordinarie triennali.
   3.  In  caso  di  esaurimento  di  graduatoria,  sono  considerati
nominabili  per  i  posti  all'estero  anche coloro che, a seguito di
precedente   rinuncia,   erano  stati  esclusi  dalle  nomine  per  i
successivi tre anni.