ART. 112 - DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
             (art. 8 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  Il personale destinatario del presente contratto puo' prestare
servizio  all'estero  nelle  istituzioni diverse dalle Scuole Europee
per  non  piu'  di  tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici  o  accademici. Tali periodi devono essere intervallati da
un  periodo  di  servizio  effettivo  in  territorio metropolitano di
almeno tre anni.
   2.  Presso  le Scuole Europee puo' essere prestato un solo periodo
di  servizio,  della  durata  di  nove anni scolastici, con eventuale
proroga  di  un  anno  a  seguito di delibera del Consiglio Superiore
della suddetta scuola.
   3.  In  via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso
le  Scuole  Europee,  in  caso  di nomina a direttore aggiunto di una
scuola  europea  conferita  dal  Consiglio  superiore  della predetta
scuola, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove
anni, con eventuale proroga di un anno.
   4.  Il  personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di
servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  diverse  dalle scuole
europee  e presso i lettorati di italiano, puo' essere destinato alle
scuole   europee,   previo  superamento  delle  specifiche  prove  di
selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato
tre  anni  di  servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro
che  abbiano  compiuto  i  suddetti  due  periodi di servizio perdono
definitivamente   titolo   a   partecipare   alle  selezioni  per  la
destinazione all'estero.
   5.  Il  personale che abbia prestato un periodo di servizio presso
le  scuole europee puo' cumulare a tale servizio solamente un periodo
di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee,   e  presso  i  lettorati  di  italiano,  purche'  utilmente
collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
dall'estero,  abbia  prestato  tre  anni  di  servizio  effettivo  in
territorio  metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due
periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle
selezioni per la destinazione all'estero.