ART. 113 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
             (art. 10 dell'accordo successivo 14-9-2001)

   1.  Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base delle
esigenze   del   sistema   scolastico   nazionale,  o  per  accertata
incompatibilita' o per inidoneita' del personale interessato.