ART. 115
 RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
               (art. 7 accordo successivo 11-12-1996)

   1.  Nel  caso  di  assenze  per malattia di durata superiore ai 60
giorni,  il  personale  in servizio all'estero e' restituito ai ruoli
metropolitani.  Il  predetto  personale  conserva l'intero assegno di
sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non e' corrisposto per i
restanti  15  giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di
cui al presente contratto.