ART. 115 RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA (art. 7 accordo successivo 11-12-1996) 1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale in servizio all'estero e' restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non e' corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.