ART. 119 - NORME APPLICATIVE
               (art. 10 accordo successivo 11-12-1996)

   1.  In  attesa  che  venga completamente attivata anche all'estero
l'autonomia  scolastica,  al  consiglio  di circolo o di istituito si
sostituisce  il  dirigente  scolastico  in  tutti  i  compiti  che il
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro riferisce alla competenza
del  predetto organo collegiale e, in particolare, per la definizione
delle  modalita' e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie  e  con  gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle
proposte del collegio dei docenti.
   2.  I  riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro
fa al livello regionale debbono intendersi, quando non vi sia diversa
determinazione  nel  presente  capo,  come  riferimenti al livello di
Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
   3.  Per  quanto  non  diversamente  previsto dal presente capo, al
personale  docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio
presso  le istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica la
disciplina recata dal presente CCNL.
   4.  Le  ordinanze  e  gli  altri atti a contenuto normativo la cui
emanazione  il  CCNL  attribuisce  alla  competenza  del  MIUR,  sono
adottati,  per  le  istituzioni  scolastiche italiane all'estero, dal
MAE, d'intesa con il MIUR.
   5.  I  riferimenti  che  il  CCNL  fa  agli  organici si intendono
ricondotti  ai contingenti di cui all'art. 639 del testo unico n. 297
del 1994.