ART. 120 - FRUIZIONE DEI PERMESSI
                  (art. 19 sequenza del 24-2-2000)

   1.  Non  rientrano  tra  le assenze di cui alla lettera b) comma 1
dell'art.  35  del  D.lgs.  n.  62/98,  i  permessi retribuiti di cui
all'art.  15, per i quali compete l'indennita' personale nelle misure
sottoindicate:
- lutti  per  perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado,
  di  soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo
  grado  (3 giorni consecutivi per evento): l'indennita' personale e'
  corrisposta per intero;
- permessi  per  motivi  personali  e  familiari,  documentati  anche
  mediante   autocertificazione,   fruibili   a   domanda  (3  giorni
  complessivi   per   anno  scolastico):  l'indennita'  personale  e'
  corrisposta nella misura del 50%.