ART. 120 - FRUIZIONE DEI PERMESSI (art. 19 sequenza del 24-2-2000) 1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all'art. 15, per i quali compete l'indennita' personale nelle misure sottoindicate: - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennita' personale e' corrisposta per intero; - permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennita' personale e' corrisposta nella misura del 50%.