ART. 121 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
                  (art. 20 sequenza del 24-2-2000)

   1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui
all'art. 62.
   2.  Il  MAE  si  impegna  a  individuare,  d'intesa  con  il MIUR,
contenuti  e  modalita'  per  la  formazione  iniziale  del personale
finalizzati  alle  specifiche  aree  e  istituzioni  di  destinazione
all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi
a  livello  centrale  e/o  nella  sede  di  destinazione,  inclusa la
formazione a distanza.