ART. 96 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
               (art. 1 accordo successivo 11-12-1996)

   1. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze
che  interessino  le  istituzioni  scolastiche italiane di uno o piu'
paesi  esteri  sono  comunicate  al  Ministero  degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il
quale   ne  informa  la  Presidenza  del  consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  per  la  funzione pubblica - ed il MIUR - Gabinetto del
Ministro;  per  le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la
comunicazione e' indirizzata al console territorialmente competente.
   2.  Sono  costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente accordo, organismi di
conciliazione   presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,  per  i
conflitti  che  interessino  il  personale  in servizio in uno o piu'
paesi  esteri,  e  presso  gli  uffici  consolari,  per i conflitti a
livello di circoscrizione consolare.