ART. 99
     IMPEGNI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA
                E CON IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
                  (art. 13 sequenza del 24-2-2000)

   1.  L'estensione  all'estero dell'autonomia scolastica consente di
introdurre  elementi  di  flessibilita' e di adeguamento dell'offerta
formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
   2.  Il  MAE,  di concerto con il MIUR, nel predisporre, sulla base
delle  vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i
provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche,  ne  da'  informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
   3.   Nell'ambito  dell'attuazione  dell'autonomia  le  istituzioni
scolastiche  definiscono,  nel  rispetto  delle  competenze  dei vari
organi  e  delle  funzioni  e  professionalita'  esistenti,  il piano
dell'offerta  formativa  ed  adottano  le modalita' organizzative per
l'esercizio della funzione docente di cui all'art. 24.
   4.  Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art.
29,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  ampliamento  dell'offerta
formativa,  potranno prevedere la possibilita' che i docenti svolgano
attivita'   didattiche  rivolte  al  pubblico  anche  di  adulti,  in
relazione  alle  esigenze  formative  provenienti dal territorio, con
esclusione  dei  propri  alunni  per  quanto  riguarda  le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.