Art. 100.

  Il     Consiglio    di    Stato    e'    organo    di    consulenza
giuridico-amministrativa     e     di    tutela    della    giustizia
nell'amministrazione.
  La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimita'
sugli  atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio  dello  Stato.  Partecipa,  nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo  Stato  contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito.
  La  legge  assicura  l'indipendenza  dei  due  Istituti  e dei loro
componenti di fronte al Governo.