Art. 99.

  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei
modi  stabiliti  dalla  legge,  di  esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
  E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
  Ha  l'iniziativa  legislativa  e puo' contribuire alla elaborazione
della  legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.