Art. 76. Il Commissario del Governo nella Regione: 1) coordina, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli rilettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale; 3) compie gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.