Art. 76.

  Il Commissario del Governo nella Regione:
    1)  coordina,  in  conformita'  alle  direttive  del  Governo, lo
svolgimento  delle  attribuzioni  dello  Stato nella Regione e vigila
sull'andamento   dei   rispettivi  uffici,  salvo  quelli  rilettenti
l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
    2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e
degli  altri  enti  pubblici  locali, delle funzioni ad essi delegate
dallo  Stato  e  comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o
provinciale;
    3)  compie  gli  atti  gia'  demandati al prefetto, in quanto non
siano  affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della
Regione o ad altri organi dello Stato.