Art. 77.

  Il  Commissario  del  Governo  provvede al mantenimento dell'ordine
pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.
  A  tale  fine  egli  puo'  avvalersi  degli organi e delle forze di
polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai
termini  delle  vigenti  leggi  e  adottare  i provvedimenti previsti
nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Restano  ferme  le  attribuzioni  devolute  dalle  leggi vigenti al
Ministero dell'interno.