Art. 68.
               (Contributi speciali a singole Regioni)

  La  Commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali, di cui
all'art.   52,   potra'   presentare  al  Governo  proposte  relative
all'attuazione  del terzo capoverso dell'art. 119 della Costituzione,
che  stabilisce  l'assegnazione  di  contributi  speciali  a  singole
Regioni,  per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole.