Art. 70.
         (Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni)

  Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a
compiti riflettenti le materie di cui all'art. 117 della Costituzione
dovra'  avvenire  entro  quattro  mesi  dall'entrata  in vigore delle
rispettive  leggi  previste  dal  secondo  comma  della  disposizione
transitoria VIII della Costituzione.
  Il  trasferimento  sara'  disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio
regionale  interessato  e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri.