Art. 71.
   (Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo)

  Finche'   non   saranno   costituiti   i  tribunali  amministrativi
regionali,  il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo
previsto  dall'art.  55  sara' un magistrato designato dal Presidente
della  Corte  d'appello  sedente nella Regione, o nel capoluogo della
Regione,  ove  nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso
presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.