Art. 72.
   (Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni)

  Sino  a  quando  non  saranno  entrati  in  funzione  gli organi di
controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e
sui  Comuni  saranno  esercitati  dagli  organi  che  attualmente  li
esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.