Art. 12. 
 
  Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a  motore,  che
possono  dar  luogo  alla  proiezione  pericolosa  di  schegge  o  di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad evitare che le materie proiettate  abbiano  a  recare  danno  alle
persone.