Art. 80. Collaudi e verifiche periodiche Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, puo' stabilire l'obbligo di sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.