Art. 80.
                   Collaudi e verifiche periodiche

  Il  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, sentita la
Commissione  di  cui  all'art.  393  del decreto del Presidente della
Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547,  puo'  stabilire l'obbligo di
sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per
costruzioni, stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.