Vigilanza

                              Art. 63.

  La  vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' affidata al
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, che la esercita a
mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
  Il  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale potra' anche
stabilire  che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e
forestali,  sotto  la  direzione  degli  Ispettorati  del lavoro, dal
personale   tecnico   del  Ministero  dell'agricoltura  e  dal  Corpo
forestale dello Stato.
  Per  la  vigilanza nelle aziende esercite direttamente dallo Stato,
il  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale prendera' accordi
con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
  L'Amministrazione  delle ferrovie dello Stato esercita direttamente
sulle   ferrovie  stesse,  a  mezzo  dei  propri  organi  tecnici  ed
ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.