Ispezioni

                              Art. 64.

  Gli  ispettori  del lavoro hanno facolta' di visitare, in qualsiasi
momento  ed  in  ogni  parte,  i  luoghi  di  lavoro  e  le  relative
dipendenze,  di  sottoporre a visita medica il personale occupato, di
prelevare  campioni  di  materiali  o  prodotti  ritenuti  nocivi,  e
altresi'  di  chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti
ed  ai  lavoratori  le  informazioni  che  ritengano  necessarie  per
l'adempimento  del loro compito, in esse comprese quelle sui processi
di lavorazione.
  Gli ispettori del lavoro hanno facolta' di prendere visione, presso
gli   ospedali,   ed   eventualmente   di   chiedere   copia,   della
documentazione  clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute
a cause lavorative o presunte tali.
  Gli  ispettori  del  lavoro  devono  mantenere  il  segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono
a conoscenza per ragioni di ufficio.