Prescrizioni Art. 65. Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie. Il datore di lavoro e' tenuto a conservare il foglio sul Luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione. Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potra' essere inviato d'ufficio.