Prescrizioni

                              Art. 65.

  Le   prescrizioni   impartite   dagli   ispettori  del  lavoro  per
l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede
di  ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e
dal  datore  di  lavoro,  o dalla persona che lo rappresenta all'atto
della visita, al quale viene consegnata una delle copie.
  Il  datore di lavoro e' tenuto a conservare il foglio sul Luogo del
lavoro  e  a  presentarlo  su  richiesta  nelle  successive visite di
ispezione.
  Quando  siano  assenti  il  datore  di  lavoro  o la persona che lo
rappresenti,  o  quando  costoro  rifiutino  di  firmare il foglio di
prescrizione, quest'ultimo potra' essere inviato d'ufficio.