Ricorsi

                              Art. 66.

  Le  disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di
igiene del lavoro sono esecutive.
  Contro  le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente e' ammesso
ricorso  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il
termine  di  giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni
medesime.  Il  ricorso  deve  essere  inoltrato al Ministero predetto
tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
  Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  i casi in cui la
sospensione  sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui
al  comma  precedente  o  dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  E'  altresi'  ammesso  ricorso  al  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al
secondo  comma,  avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati
del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.