Contravvenzioni

                              Art. 67.

  I  verbali  di  contravvenzione  devono determinare con chiarezza e
precisione  i  dati  di  fatto  costituenti  le infrazioni e le altre
informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
  Il processo verbale deve essere compilato dall'ispettore del lavoro
e  firmato  da  lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in
quel  momento,  oppure  dal  lavoratore nel caso di violazioni da lui
commesse.
  La  persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto
di  fare  inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterra'
convenienti nel proprio interesse.
  Qualora  la  persona  stessa  si  rifinti  di  firmare  il processo
verbale,  l'ispettore  del  lavoro  ne  fa  menzione  indicandone  le
ragioni.